C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 31/08/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della società POL. D. STUOIE 1982 LUGO Con nota 15.06.2022, n. 19746/484 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della società POL. D. STUOIE 1982 LUGO Con nota 15.06.2022, n. 19746/484 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l’art. 125 del C.G.S.;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Andrea Dellavalle, con il coordinamento del sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, per rispondere: la Società POL. D. STUOIE 1982 LUGO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dal calciatore Zekthi Fortunato, violazione degli articoli 4, comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso calciatore, in data 20 gennaio 2022, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società Pol. D. Stuoie 1982 Lugo, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazione estere. Effettuata ritualmente la notifica, la società deferita è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente e della propria Segretaria i quali dichiarano di aver presentato un’istanza di tesseramento del giovane calciatore Zekthi Fortunato su espressa richiesta dell’amministrazione comunale e della famiglia del ragazzo e che nessuno aveva loro comunicato che egli fosse tesserato presso una federazione estera e che comunque la società non aveva alcun interesse, né economico e nemmeno sportivo, al perfezionamento del tesseramento; per quanto precede i rappresentanti della società deferita chiedono il proscioglimento da ogni addebito disciplinare. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari alla medesima addebitata per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: -ammenda di Eur 500,00a carico della società POL. D. STUOIE 1982 LUGO Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerate le argomentazioni difensive della parte deferita; - ritenuta comprovata la responsabilità della stessa parte deferita per le violazioni a essa attribuita, ma ritenuto che, per la particolarità del caso in esame, nella condotta della società Pol. D. Stuoie 1982 Lugo siano ravvisabili oggettive circostanze attenuanti;

d e l i b e r a

 di infliggere la sola sanzione dell’ammonizione a carico della società POL. D. STUOIE 1982 LUGO Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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