C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 21/09/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor ANELLI MARCO nonché della società ASD FELEGARESE 1951 Con nota 24.08.2022, n. 4224/664 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor ANELLI MARCO nonché della società ASD FELEGARESE 1951 Con nota 24.08.2022, n. 4224/664 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Maurizio Gentile; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: ANELLI MARCO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza per la Società Felegarese 1951, della violazione dell’ art.4 comma 1 e 53, comma 2, del C.G.S. per aver omesso di verificare il regolare funzionamento e non aver provveduto al ripristino dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al C.R.E.R. all’inizio della stagione sportiva 2021/2022, impedendo così che in data 10 gennaio 2022 si perfezionasse la notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini del procedimento n.220 pfi 21-22 all’indirizzo legalmail@pec.felegarese1951.it; infatti, alla data della notifica tale indirizzo PEC risultava inattivo e/o malfunzionante e comunque inadatto alla ricezione e non è stato ripristinato fino alla data del 20/06/22 di scadenza dell’attività inquirente nell’ambito del presente procedimento. La Società A.S.D. FELEGARESE 1951 per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dal Signor Anelli Marco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e non sono presenti all’odierna riunione. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: -Un anno d’inibizione a carico del Sig. Marco Anelli; -Euro 600,00 di ammenda Il Tribunale -letto il deferimento; -preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -considerato che le parti deferite non sono presenti e non hanno prodotto argomentazioni difensive; -ritenuta comprovata la piena responsabilità delle stesse parti deferite le violazioni loro attribuitele;

d e l i b e r a

di infliggere: al Sig. MARCO ANELLI l’inibizione per anni uno alla società ASD FELEGARESE 1951 l’ammenda di EUR 600,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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