C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 21/09/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori MANZELLA GIUSEPPE, LABO’ AMANZIO e BOSSALINI ALESSANDRO nonché della società F.C. ROTTOFRENO A.C.D. Con nota 11.08.2022, n. 3425/661 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;

 

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori MANZELLA GIUSEPPE, LABO’ AMANZIO e BOSSALINI ALESSANDRO nonché della società F.C. ROTTOFRENO A.C.D. Con nota 11.08.2022, n. 3425/661 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l’art. 125 del C.G.S.;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Carmine Napoli, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Maurizio Gentile; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: MANZELLA GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza per la Società Rottofreno, della violazione dell’ art.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt.39, comma1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per aver dotato dei poteri di rappresentanza della Società ed omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Bossalini Alessandro, nonché per aver averlo utilizzato nella gara: VIGOLZONE – ROTTOFRENO del 13/03/2022, valevole per il Campionato Juniores Provinciale di Piacenza, senza certificazione medica attestante l’idoneità agonistica per il gioco del calcio. LABO’ AMANZIO, all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la Società Rottofreno, della violazione dell’ art.4 comma 1 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara: VIGOLZONE – ROTTOFRENO del 13/03/2022, valevole per il Campionato Juniores Provinciale di Piacenza, sottoscritto la distinta di gara consegnata successivamente all’arbitro della squadra schierata dalla Soc. Rottofreno, nella quale è indicato il nominativo del calciatore Bossalini Alessandro, attestando in maniera non veridica il di lui regolare tesseramento. BOSSALINI ALESSANDRO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato per la Società Rottofreno ma soggetto che comunque svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del C.G.S. per la società sopra citata, per violazione degli artt. 4 comma1, e 32, comma 2, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara: VIGOLZONE – ROTTOFRENO del 13/03/2022, valevole per il Campionato Juniores Provinciale di Piacenza, senza averne titolo in quanto non tesserato e privo di certificazione medica attestante l’idoneità agonistica per il gioco del calcio. la Società F.C. ROTTOFRENO A.C.D. per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2 del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dai soggetti sopra riportati così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Effettuate ritualmente le notifiche, la società F.C. Rottofreno ha inviato un’articolata memoria difensiva con la quale afferma che il mancato tesseramento del calciatore Alessandro Bossalini è dipeso da un mero errore materiale del quale illustra origine e natura, sostiene la sussistenza nel comportamento del proprio dirigente addetto al tesseramento di circostanze attenuanti e produce un certificato di idoneità sportiva agonistica rilasciato al suddetto calciatore in data 27 gennaio 2022 e dunque ben prima della gara alla quale ha preso parte senza averne titolo. Per tutte le ragioni sopra sommariamente riassunte, la società deferita chiede che per essa e i propri tesserati vengano disposte sanzioni particolarmente attenuate Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, comunica al Tribunale di aver raggiunto con le parti deferite un accordo sull’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 127 Codice di Giustizia Sportiva, accordo del quale deposita il relativo verbale e che prevede i seguenti provvedimenti disciplinari:  Giuseppe Manzella (Presidente) mesi 2 di inibizione  Amanzio Labò (Dirigente Accompagnatore Ufficiale) mesi 2 di inibizione  Alessandro Bossalini (Calciatore) 2 giornate di squalifica F.C. Rottofreno A.C.D. € 200,00 di ammenda Il Tribunale - letto il deferimento; - considerate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite con il deposito della relativa memoria; -ritenuta comprovata la responsabilità di tutte le altre parti deferite per le violazioni loro rispettivamente attribuite; - ritenute meritevoli di accoglimento in quanto del tutto congrue rispetto alla fattispecie in esame, le sanzioni frutto dell’intervenuto accordo tra Procura Federale e parti deferite

d e l i b e r a

di infliggere: al Sig. Giuseppe Manzella l’inibizione per mesi 2 al Sig. Amanzio Labò l’inibizione per mesi 2 al calciatore Alessandro Bossalini la squalifica per 2 giornate di gara alla società F.C. Rottofreno A.C.D. Euro 200,00 di ammenda Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it