C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/11/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Silvano Guerrini e Marco Mondini nonché della società Pol. S. Anna Con nota 26.10.2022, n. 10658/807 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Silvano Guerrini e Marco Mondini nonché della società Pol. S. Anna Con nota 26.10.2022, n. 10658/807 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;
- visto l’art. 125 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale dott.ssa Loredana Fardello, con il coordinamento del coordinatore Sostituto Procuratore Federale avv. Maurizio Gentile; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: GUERRINI SILVANO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza per la Società Pol. S. Anna, della violazione dell’ art.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. per aver consentito e/o non impedito durante la gara S.ANNA - VIRTUS FAENZA del 14.04.2022, valevole per il campionato allievi Under 17 prov.li, che venisse modificata la distinta di gara, indicando al numero 5 con il solo nome “ISMA”, senza indicazione del cognome e del documento di riconoscimento, il calciatore già iscritto al numero 16 della stessa distinta Sig. Damaache Ismail, omettendo di depennare il nominativo di quest’ultimo originariamente indicato; MONDINI MARCO, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la Società Pol. S. Anna, della violazione dell’ art.4 comma 1 del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara S.ANNA -VIRTUS FAENZA del 14.04.2022, valevole per il campionato allievi Under 17 prov.li, modificato la distinta di gara, indicando al numero 5 con il solo nome “ISMA”, senza indicazione del cognome e del documento di riconoscimento, il calciatore già iscritto al numero 16 della stessa distinta Sig. Damaache Ismail, omettendo di depennare il nominativo di quest’ultimo originariamente indicato; la Società POL. S. SANNA per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere dalle persone sopra indicate, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non sono presenti al dibattimento odierno e non hanno fatto pervenire memorie difensive a questo Tribunale Federale a livello Territoriale. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Conti, informa preliminarmente il Collegio che a seguito della notifica del deferimento la Società incolpata, in persona del proprio Presidente, ha inviato una memoria difensiva alla Procura Federale dove ammette la propria responsabilità per i fatti così come accertati sottolineando che si è trattata di una leggerezza commessa per inesperienza, in sostanziale buona fede e senza l’intento di perseguire vantaggi sportivi e inoltre che la società stessa ha nel frattempo cambiato denominazione sociale assumendo il nome di ASD KIDS LUGO CALCIO PSA 1984. Dopodiché l’Avv. Conti si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento, illustra dettagliatamente la fattispecie che ha costituito l’illecito sportivo per cui si procede e conclude la propria requisitoria chiedendo che sia dichiarata la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: -3 mesi d’inibizione a carico del Sig. Silvano Guerrini -3 mesi d’inibizione a carico del Sig. Marco Mondini -300,00 Euro di ammenda e un punto di penalizzazione a carico della società Pol. S. Anna Il Tribunale -letto il deferimento; -preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -considerate le argomentazioni addotte dalle parti deferite nella memoria difensiva inviata alla Procura Federale; -ritenuta comprovata la responsabilità delle stesse parti incolpate per le violazioni rispettivamente loro attribuite il cui profilo di gravità non appare però di particolare rilevanza anche in ragione del contesto nel quale sono state commesse; -preso atto che la società deferita ha ora assunto la nuova denominazione di ASD KIDS LUGO CALCIO PSA 1984;
d e l i b e r a
di infliggere: al Sig. Silvano Guerrini l’inibizione per mesi uno, al Sig. Marco Mondini l’inibizione per mesi uno e alla società Asd Kids Lugo Calcio PSA 1984, già Pol. S. Anna, la sanzione sportiva dell’ammonizione. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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