C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 04/10/2022 – Delibera – CS-2/2022-2023 RECLAMO della A.S.D. MOIMACCO (Campionato II Categoria – Gir. C) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara A.S.D. MOIMACCO / A.S.D. RANGERS, disputata il 25.09.2022 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Udine n° 18 del 29.09.2022)
CS-2/2022-2023 RECLAMO della A.S.D. MOIMACCO (Campionato II Categoria – Gir. C) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara A.S.D. MOIMACCO / A.S.D. RANGERS, disputata il 25.09.2022 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Udine n° 18 del 29.09.2022)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Udine n° 18 dd 29.09.2022 il G.S. della Delegazione Provinciale di Udine comminava la squalifica del calciatore Christian PECCHIA per n. 2 (due) gare effettive. Avverso tale decisione la ASD MOIMACCO formalizzava in data 30.09.2022 a mezzo PEC un “ricorso” evidenziando uno scambio di persona; a detta della Società, la squalifica di due giornate avrebbe dovuto essere irrogata ad altro proprio calciatore, quello “uscito da campo al momento della comunicazione della sanzione disciplinare, mentre il giocatore PECCHIA ha regolarmente concluso la gara”; veniva pertanto richiesto “di sentire il direttore di gara al fine di verificare quanto realmente accaduto e di porre rimedio all’errore da parte dello stesso”. Veniva altresì autorizzato il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della Società. Preliminarmente questa Corte Sportiva d’Appello rileva: a) come il “ricorso” (datato 30.09.2022) non sia stato preceduto da alcun previo e autonomo preannuncio di reclamo (art. 76, co. 2 CGS); b) come risulti in ogni caso contestata una decisione con la quale il GS della Delegazione Provincia di Udine ha comminato la squalifica per due gare effettive, allorquando l’art. 137, co. 3, lett. a) del CGS prevede che “non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale” la “squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni”. A quest’ultimo proposito, va rammentato come le sanzioni di lieve entità, quale nel caso in esame la squalifica di un calciatore per due gare effettive, siano state consapevolmente sottratte dal Codificatore dalla possibilità di un loro successivo riesame, volendosi con ciò garantire certezza dell’irrogazione e volendosi evitare – in un’ottica di bilanciamento e a mo’ di ragionevole filtro all’accesso – l’instaurazione di contenziosi che finirebbero solo per l’appesantire il già consistente peso della macchina della Giustizia Sportiva, anche alla luce del fatto che – in ragione della disciplina dei termini, di cui all’art. 77 CGS – l’eventuale decisione pur assunta non potrebbe che essere deliberata a squalifica comunque già scontata.
Il reclamo (volendo così qualificare il “ricorso” in discussione, finalizzato a “porre rimedio all’errore”) è dunque inammissibile, senza necessità di dover fissare udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendoci comunque spazio per aggiungere ulteriori argomenti, trattandosi quello gravato di un provvedimento per il quale è esclusa la possibilità stessa di impugnazione, a prescindere dagli ulteriori profili di inammissibilità e improcedibilità come sopra richiamati. Resta per l’effetto confermata la decisione del G.S. della Delegazione Provinciale di Udine e la squalifica disposta a carico del sig. Christian PECCHIA, cogliendo l’occasione per evidenziare come il medesimo (n. 6 della ASD MOIMACCO) fosse stato indicato anche nel rapportino di fine gara dell’arbitro, senza che risultino essere state sollevate contestazioni di sorta al riguardo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara inammissibile il reclamo; − dispone l’incameramento del contributo, ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
C.
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