C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 27/10/2022 – Delibera – gara del 16/10/2022 RISANESE – OL3 IL G.S.T. –

gara del 16/10/2022 RISANESE - OL3 IL G.S.T. –

A scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 40 del 20.10.2022 e premesso tutto quanto ivi contenuto da considerarsi qui integralmente richiamato; - Atteso che nel ricorso della A.S.D. RISANESE - ritualmente depositato e notificato alla Controparte - veniva eccepito quale motivo di invalidità della gara in oggetto la mancata partecipazione alla stessa del proprio tesserato sig. Giacomo Beltrame; - Più precisamente la Ricorrente lamentava che al suddetto calciatore era stata impedita la partecipazione da parte dell'arbitro il quale, nella fase pre-gara, non aveva ritenuto di poterlo compiutamente identificare per mancanza di documenti idonei allo scopo; - Atteso che, sul punto, la Ricorrente riferiva che al fine di identificare il calciatore erano stati consegnati all'arbitro copia della denuncia di smarrimento della carta di identità presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Palmanova in data 15.10.2022 ed il tesserino "Saf" (abbonamento corriere) munito di fototessera (documenti entrambi allegati in copia al ricorso e oggetto di esame da parte del sottoscritto G.S.), ed era stata esibita sul telefono cellulare dello stesso calciatore la fotografia della carta di identità smarrita; - Preso atto, altresì, che la Ricorrente ritiene che tale esclusione abbia condizionato in modo determinante le scelte dell'allenatore "che aveva preparato la partita" e in ragione di un tanto chiede la ripetizione della gara; - Preso atto, infine, che nel ricorso viene evidenziato come il giorno precedente alla gara in oggetto il medesimo calciatore fosse stato ammesso - da diverso arbitro - a partecipare ad un'altra gara valevole per il campionato Juniores Under 19 previa identificazione con gli stessi identici documenti; - Considerato che la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio ("I Calciatori"), nelle "Decisioni Ufficiali F.I.G.C. - Identificazione dei calciatori", prevede che l'arbitro provveda all'identificazione dei calciatori nelle seguenti, tassative, modalità: "a) attraverso la propria personale conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo telematico, dalle Leghe, dal SGS, dalla DCF e dai Comitati". - Accertato che, nel caso, di specie, la denuncia di smarrimento prodotta non rappresenta un documento di identità (trattandosi di mera attestazione dell'Autorità della ricezione di una denuncia orale sporta dal privato cittadino), al pari del tesserino "Saf" che non è documento rilasciato da alcuna Autorità; - Ritenuto tanto meno che possa essere sufficiente esibire la fotografia sul cellulare della carta di identità di cui si è denunciato lo smarrimento; - Concluso, pertanto, che l'arbitro non ha potuto effettivamente identificare il sig. Giacomo Beltrame attraverso alcuno dei criteri previsti dalle norme e che, sul punto, in questa sede nessun rilievo possa trovare la diversa circostanza verificatasi in occasione della gara del giorno precedente.

P.Q.M.

- respinge il ricorso presentato dalla A.S.D. RISANESE e dispone, di conseguenza, l'incameramento della relativa tassa; - Omologa il risultato di 1-3 della gara A.S.D. RISANESE - A.S.D. OL3 del 16/10/2022 così come conseguito sul campo.

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