C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 17 del 01/09/2022 – Delibera – Deferimento TFT–SD 4/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: A.S.D. Deportivo Junior
Deferimento TFT–SD 4/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: A.S.D. Deportivo Junior
Il deferimento.
Con comunicazione a mezzo PEC di data 08.08.2022, ritualmente notificata agli interessati, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la società A.S.D. Deportivo Junior per rispondere – ai sensi dell’art. 26, comma 1, del C.G.S. – “per il comportamento e le azioni poste in essere dai propri sostenitori che, in occasione della gara A.S.D. Deportivo Junior – A.S.D. S. Gottardo disputata in data 26.2.2022, hanno assunto e tenuto un comportamento aggressivo, violento e potenzialmente idoneo a porne in pericolo l’incolumità fisica nei confronti dei sostenitori della squadra ospite (A.S.D. S. Gottardo), presenti anch’essi sugli spalti dell’impianto sportivo teatro dell’evento, nonché per avere gli stessi sostenitori dell’A.S.D. Deportivo Junior, nelle stesse circostanze di tempo e di spazio, rivolto frasi ed espressioni ingiuriose all’indirizzo del calciatore della squadra ospite sig. Oussama Matraoui nel mentre quest’ultimo, dopo essere stato sostituito al sedicesimo minuto del secondo tempo, era intento ad abbandonare il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi situati sotto la tribuna”. La convocazione. Il Presidente dell’adito Tribunale Federale Territoriale ha tempestivamente notificato alla società interessata ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando l’udienza di discussione per il giorno del 31.08.2022. Il dibattimento e le conclusioni. All’udienza del 31.08.2022, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, è intervenuto il collaboratore della Procura Federale, dott. Luca Ricatto, in rappresentanza della stessa; è inoltre intervenuto il sig. Gianluca Baggio, Presidente della società A.S.D. Deportivo Junior. Prima dello svolgimento dell’udienza, il sig. Gianluca Baggio, in nome e per conto della società A.S.D. Deportivo Junior, ha chiesto all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 127 C.G.S., concordandola previamente con il rappresentante della Procura Federale nei termini della ammenda di Euro 333,34 (sanzione base: ammenda di Euro 500,00). La motivazione. L’organo giudicante reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata. Ed invero, per quanto riportato nel rapporto dell’ufficiale di gara (che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., ha un’efficacia probatoria “piena” riguardo ai fatti accaduti), è da intendersi che – in occasione della gara disputatasi in data 26.02.2022 tra l’A.S.D. Deportivo Junior e l’A.S.D. San Gottardo – alcuni sostenitori della squadra locale (dopo una provocazione verbale rivolta, da uno di essi, ad un calciatore dell’A.S.D. San Gottardo, appena sostituito) siano addivenuti a contatto, spintonandoli, con dei sostenitori della squadra ospite, nel contesto di una colluttazione durata circa un minuto. Il coinvolgimento dei sostenitori dell’A.S.D. Deportivo Junior è stato poi confermato, in sede di audizione disposta dalla Procura Federale, dal sig. Gianluca Baggio, benché lo stesso abbia escluso che i due gruppi di tifosi fossero effettivamente venuti a contatto. Lo stesso sig. Gianluca Baggio, per altro, si è encomiabilmente attivato nelle immediatezze degli eventi per sedare gli animi, inviando – poi – anche delle scuse formali alla squadra avversaria per quanto accaduto.
La disposizione di cui all’art. 26, comma 1, C.G.S. introduce una forma di responsabilità per il fatto altrui, chiamando le società sportive a rispondere degli episodi di violenza verificatisi all’interno degli impianti in occasione delle gare, senza che a tal fine sia necessario accertare l’esistenza degli elementi soggettivi di imputazione di tale responsabilità (dolo o colpa). La nozione di “fatti violenti” di cui alla citata disposizione normativa ricomprende le aggressioni fisiche nei confronti di altri individui (tra cui gli spintonamenti), le quali – generando normalmente ulteriori reazioni – comportano certamente un rischio di aggravamento degli eventi e, quindi, un pericolo per l’incolumità pubblica generalmente intesa. Nel caso di specie, per altro, si è immediatamente avuta la percezione del predetto rischio, tanto che uno dei dirigenti dell’A.S.D. San Gottardo (segnatamente: il sig. Ciro Pietropaolo) ha dichiarato, in sede di audizione, di aver “provato a contattare il 112” per segnalare quanto stava accadendo, nel timore che la situazione potesse degenerare. Così qualificato il fatto, non ricorrendo le esimenti di cui all’art. 29, comma 1, C.G.S., ma potendosi ricondurre la condotta del sig. Gianluca Baggio, Presidente dell’A.S.D. Deportivo Junior, alla circostanza attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. d), C.G.S. come richiamato dall’art. 29, comma 2, C.G.S. (per aver egli immediatamente agito al fine di far cessare la condotta in contestazione), si ritiene congrua la sanzione concordata tra le parti. L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 127, comma 4, C.G.S..
P.Q.M
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto alla Società ASD DEPORTIVO JUNIOR, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la Procura Federale ex art. 127 C.G.S. della ammenda di Euro 333,34 (sanzione base: ammenda di Euro 500,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, comma 4, C.G.S. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, comma 2, C.G.S., pubblichi senza indugio la presente decisione, e poiché, ai sensi dell’art. 51, comma 4, C.G.S. la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 C.G.S.