C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 18 del 02/09/2022 – Delibera – Deferimento TFT–SD 3/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: STARC Damiano, ASD SISTIANA SESLJAN

Deferimento TFT–SD 3/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: STARC Damiano, ASD SISTIANA SESLJAN

Il deferimento.

Con atto recante data 01/08/2022, ritualmente notificato agli interessati, il Procuratore Federale Interregionale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: - il sig. Damiano STARC, all’epoca dei fatti contestati calciatore tesserato per la società A.S.D. SISTIANA SESLJAN per rispondere della violazione prevista dagli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva “per aver per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Sistiana Sesljan – ASD Primorec 1966 disputatasi il giorno 5.3.2022 a Duino – Aurisina (TS) presso il complesso sportivo di Visogliano e valevole per il Campionato Juniores Provinciale - Seconda Fase, tenuto una condotta violenta e gravemente antisportiva nei confronti del calciatore della squadra ospite sig. Giovanni Lorenzo Fatigati; mentre quest’ultimo calciatore si allontanava dal terreno di gioco in quanto espulso, in particolare, il sig. Damiano Starc lanciava verso lo stesso i propri parastinchi, senza però colpirlo, lo raggiungeva subito dopo prima che questi rientrasse negli spogliatoi e lo colpiva con un pugno sull’emisfero destro del volto”; - la società A.S.D. SISTIANA SESLJAN, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva “per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Damiano Starc, così come riportati nel precedente capo di incolpazione”. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo Tribunale, il Presidente del TFT fissava l’udienza per la data del 31.08.2022 presso la sede del Comitato Regionale in Palmanova. Il dibattimento e le conclusioni. All’udienza così fissata comparivano per la Procura Federale il collaboratore dott. Luca Ricatto e per la società A.S.D. SISTIANA SESLJAN il presidente della stessa, sig Andrea DISNAN. Non compariva il calciatore deferito. Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità dei deferiti, formulava per il sig. Damiano STARC, la richiesta di 10 (dieci) giornate di squalifica; quanto alla Società deferita, prestava il consenso alla definizione ai sensi dell’art. 127 CGS, con sanzione finale di euro 466,67 a carico della Società ASD SISTIANA SESLJAN (sanzione base euro 700,00).

La motivazione. Il deferimento nei confronti del calciatore merita accoglimento in riferimento alla normativa violata nei capi di incolpazione così come formulati dalla Procura Federale. Ai fini della valutazione della responsabilità del soggetto deferito questo Collegio ha valutato distintamente e complessivamente le condotte illecite oggetto di contestazione, ritenendo perfezionata sia la fattispecie della violenza che, seppure con minore incisione, quella della grave antisportività. Nello svolgimento cronologico degli accadimenti, secondo quanto riportato all’esito delle indagini, in corrispondenza degli ultimi minuti della gara di campionato Juniores Provinciali che si stava svolgendo tra le due società triestine, lungo il percorso che conduceva agli spogliatoi accadeva un breve, ma acceso diverbio tra alcuni giocatori delle diverse squadre. In particolare l’odierno incolpato ammetteva che, dopo essere stato verbalmente provocato, aveva lanciato verso il giocatore avversario, senza colpirlo, i propri parastinchi e che successivamente senza pensarci lo aveva colpito al volto. L’episodio rientra nell’alveo delle condotte violente che l’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva punisce con la sanzione minima della squalifica per tre giornate, cinque in caso di particolare gravità, oppure a tempo determinato. In assenza di una definizione codicistica specificamente riferita ai comportamenti dei calciatori all’interno della competizione sportiva, o nella sua prossimità, possono risultare utili ai fini della determinazione del concetto di violenza i parametri offerti dall’art. 35 CGS, riguardante gli atti diretti contro gli ufficiali di gara. Secondo la citata disposizione sono da definirsi violenti quegli atti intenzionali, dal carattere impetuoso ed incontrollato, che sono diretti a produrre una lesione. Seppure, dunque, l’art. 38 CGS non contenga la formulazione di specifiche fattispecie di condotte violente, l’interpretazione giuridica ed il senso comune riconducono la sopracitata definizione ad un utilizzo in via analogica anche nei casi come quello in esame. Va inoltre evidenziato che per quanto il calcio non sia propriamente uno sport di contatto, le sue dinamiche di gioco creano un rapporto agonistico nel quale è sì contemplato il contatto fisico ma con il limite della tollerabilità legata alle specifiche caratteristiche del gioco stesso ed in primo luogo al dovere di lealtà sportiva. Non vi sono dubbi, poi, anche per costante Giurisprudenza, sul fatto che i comportamenti aggressivi, come ad esempio il pugno sferrato ad un avversario, che si verificano al di fuori dell’azione di gioco debbano essere considerati violenti (v. Corte sport. App., 10 marzo 2021, n. 109). Per quanto concerne la fattispecie in esame, la condotta oggetto del deferimento va inquadrata nei comportamenti sanzionati dal comma 1 dell’art. 38 CGS, non potendosi considerare violenza di “particolare gravità” anche in considerazione del fatto che non vi sono state conseguenze rilevanti dal punto di vista fisico (il giocatore colpito ha riportato un lieve rossore). Nell’analisi complessiva dei fatti risulta inoltre presente l’elemento dell’antisportività, sanzionata dall’art. 39, comma 1 CGS con la squalifica minima di due giornate in quei casi in cui vi sia una violazione del principio di lealtà sportiva che si concretizza in atteggiamenti di minore rilevanza rispetto alla violenza, ma comunque gravemente antisportivi. L’aver lanciato i parastinchi nella direzione della squadra opposta, pur non colpendolo, costituisce un gesto rilevante ai fini dell’illecito in esame e sicuramente contrario ai precetti propri dell’ordinamento sportivo, che si esplicitano nel rifiuto della violenza e nel rispetto dell’avversario. Vero è che l’istigazione subita ha avuto un impatto sull’atteggiamento del calciatore incolpato ma ciò, tuttavia, non giustifica l’atteggiamento violento dettato dalla carenza di autocontrollo che si presume invece essere propria dello sportivo; per tale motivo questo Organo giudicante non intende considerare la provocazione come eventuale attenuante. La motivazione. Il deferimento nei confronti del calciatore merita accoglimento in riferimento alla normativa violata nei capi di incolpazione così come formulati dalla Procura Federale. Ai fini della valutazione della responsabilità del soggetto deferito questo Collegio ha valutato distintamente e complessivamente le condotte illecite oggetto di contestazione, ritenendo perfezionata sia la fattispecie della violenza che, seppure con minore incisione, quella della grave antisportività. Nello svolgimento cronologico degli accadimenti, secondo quanto riportato all’esito delle indagini, in corrispondenza degli ultimi minuti della gara di campionato Juniores Provinciali che si stava svolgendo tra le due società triestine, lungo il percorso che conduceva agli spogliatoi accadeva un breve, ma acceso diverbio tra alcuni giocatori delle diverse squadre. In particolare l’odierno incolpato ammetteva che, dopo essere stato verbalmente provocato, aveva lanciato verso il giocatore avversario, senza colpirlo, i propri parastinchi e che successivamente senza pensarci lo aveva colpito al volto. L’episodio rientra nell’alveo delle condotte violente che l’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva punisce con la sanzione minima della squalifica per tre giornate, cinque in caso di particolare gravità, oppure a tempo determinato. In assenza di una definizione codicistica specificamente riferita ai comportamenti dei calciatori all’interno della competizione sportiva, o nella sua prossimità, possono risultare utili ai fini della determinazione del concetto di violenza i parametri offerti dall’art. 35 CGS, riguardante gli atti diretti contro gli ufficiali di gara. Secondo la citata disposizione sono da definirsi violenti quegli atti intenzionali, dal carattere impetuoso ed incontrollato, che sono diretti a produrre una lesione. Seppure, dunque, l’art. 38 CGS non contenga la formulazione di specifiche fattispecie di condotte violente, l’interpretazione giuridica ed il senso comune riconducono la sopracitata definizione ad un utilizzo in via analogica anche nei casi come quello in esame. Va inoltre evidenziato che per quanto il calcio non sia propriamente uno sport di contatto, le sue dinamiche di gioco creano un rapporto agonistico nel quale è sì contemplato il contatto fisico ma con il limite della tollerabilità legata alle specifiche caratteristiche del gioco stesso ed in primo luogo al dovere di lealtà sportiva. Non vi sono dubbi, poi, anche per costante Giurisprudenza, sul fatto che i comportamenti aggressivi, come ad esempio il pugno sferrato ad un avversario, che si verificano al di fuori dell’azione di gioco debbano essere considerati violenti (v. Corte sport. App., 10 marzo 2021, n. 109). Per quanto concerne la fattispecie in esame, la condotta oggetto del deferimento va inquadrata nei comportamenti sanzionati dal comma 1 dell’art. 38 CGS, non potendosi considerare violenza di “particolare gravità” anche in considerazione del fatto che non vi sono state conseguenze rilevanti dal punto di vista fisico (il giocatore colpito ha riportato un lieve rossore). Nell’analisi complessiva dei fatti risulta inoltre presente l’elemento dell’antisportività, sanzionata dall’art. 39, comma 1 CGS con la squalifica minima di due giornate in quei casi in cui vi sia una violazione del principio di lealtà sportiva che si concretizza in atteggiamenti di minore rilevanza rispetto alla violenza, ma comunque gravemente antisportivi. L’aver lanciato i parastinchi nella direzione della squadra opposta, pur non colpendolo, costituisce un gesto rilevante ai fini dell’illecito in esame e sicuramente contrario ai precetti propri dell’ordinamento sportivo, che si esplicitano nel rifiuto della violenza e nel rispetto dell’avversario. Vero è che l’istigazione subita ha avuto un impatto sull’atteggiamento del calciatore incolpato ma ciò, tuttavia, non giustifica l’atteggiamento violento dettato dalla carenza di autocontrollo che si presume invece essere propria dello sportivo; per tale motivo questo Organo giudicante non intende considerare la provocazione come eventuale attenuante.

Nella concreta individuazione della sanzione applicabile al caso di specie si ritiene invece qui applicabile la circostanza attenuante di cui al comma 1 lett. e) dell’art. 13 CGS per aver il calciatore immediatamente ammesso la responsabilità in sede di indagini, contribuendo alla ricostruzione del fatto; appare pertanto congrua e proporzionata, rispetto al fatto oggetto di deferimento, la sanzione complessiva di cinque giornate di squalifica. In merito alla posizione della società sportiva, ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 6 CGS per l’operato del proprio tesserato, non si ravvisano ragioni per disattendere la sanzione concordata dalla stessa con la Procura Federale, risultando la stessa congrua e proporzionata ai fatti così come sopra ricostruiti e accertati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al sig. Damiano STARC, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento e applicabile nei suoi confronti l’attenuante dell’art. 13, comma 1, lett. e) del CGS, gli commina la squalifica di 5 (cinque) giornate; - quanto alla Società ASD SISTIANA SESLJAN, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della sanzione di euro 466,67 (sanzione base euro 700,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

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