C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 20/09/2022 – Delibera – Deferimento TFT–SD 5/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: SCALISI Riccardo, FIORINO Alberto, ASD MAGNANO

Deferimento TFT–SD 5/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: SCALISI Riccardo, FIORINO Alberto, ASD MAGNANO

Il deferimento: Con atto del 16 agosto 2022, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale – Sezione disciplinare – Riccardo SCALISI, Alberto FIORINO, e la Società A.S.D. MAGNANO, per rispondere delle seguenti condotte:

1. – il sig. SCALISI Riccardo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la ASD Magnano, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021 e segnatamente in relazione alle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 … finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021”, per non avere previamente verificato che il calciatore sig. Fiorino Alberto fosse in possesso della documentazione sanitaria necessaria al fine di accedere all’impianto sportivo e prendere parte all’incontro Reanese - Magnano del 13.3.2022, valevole per il girone A del Campionato Giovanissimi under 15; 2.- il sig. FIORINO Alberto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Magnano per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021 e segnatamente in relazione alle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 … finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021”, per avere cercato di accedere all’impianto sportivo della società Reanese nel quale doveva disputarsi la gara Reanese - Magnano del 13.3.2022, valevole per il girone A del Campionato Giovanissimi under 15, senza essere in possesso di valido Green Pass e cercando di utilizzare quello del padre, esibendolo al controllo da parte degli addetti della società ospitante; 3.- la società ASD Magnano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Scalisi Riccardo e Fiorino Alberto, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La convocazione: all’udienza del 14.09.2022, avanti al TFN – SD, compariva la Procura Federale con il proprio rappresentante dott. Luca Ricatto; comparivano altresì SCALISI Riccardo personalmente e l’avv. Dante CUDICIO in rappresentanza del deferito Alberto FIORINO (come da nomina già in atti). Nessuno per la società ASD MAGNANO. Il dibattimento: si apriva con le seguenti richieste da parte del rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Ricatto il quale, richiamando gli esiti delle indagini compiute, concludeva nei seguenti termini: – quanto al sig. Alberto FIORINO, 3 (tre) giornate di squalifica – quanto al sig. Riccardo SCALISI, 30 (trenta) gg di inibizione; – quanto alla Società ASD Magnano 300 (trecento) euro di ammenda. Il difensore del giocatore Alberto FIORINO, ricostruendo l’episodio oggetto di deferimento, evidenziava, innanzi tutto, la giovane età del ragazzo. All’atto del controllo del Green Pass (preliminare all’acceso all’impianto) il ragazzo esibiva il cellulare del padre (non essendo dotato di telefono proprio) contenente i certificati di madre e padre, oltre che il suo. In particolare esibiva un Green pass che risultava valido, ma intestato al genitore Giovanni FIORINO, circostanza che veniva immediatamente contestata dall’addetto al controllo della società REANESE. A seguito di ciò il giocatore esibiva il proprio certificato che, però, risultava scaduto. A quel punto il giocatore, capitano della squadra, veniva mandato in tribuna dai suoi dirigenti e non prendeva parte all’incontro. Il difensore, rimarcando la buona fede del suo assistito, imputava ad un mero errore l’esibizione del certificato intestato al padre, anche perché nei due giorni precedenti, in occasione dell’ultimo allenamento, il certificato del giovane sarebbe risultato valido in sede di verifica. Va precisato che egli avrebbe dovuto ricevere la seconda dose del vaccino il giorno successivo alla gara. Il legale insistendo sull'assenza di responsabilità del ragazzo e ne chiedeva il proscioglimento, invocando allo scopo anche il principio di derivazione penalistica della non punibilità dell'incolpato in assenza di prova della sua colpevolezza “al di là del ragionevole dubbio”.

Quanto alla posizione di Riccardo SCALISI, il cui deferimento si basa sulla violazione del protocollo federale Anti-Covid, il medesimo (n.q. di dirigente accompagnatore) sottolineava l’assenza di un onere diretto di controllo dei Green pass, onere che non troverebbe alcuna corrispondenza nel dettato normativo, né nei protocolli emanati dalla Federazione, essendo il compito rimesso unicamente al responsabile dell’impianto, anche per la circostanza che il Green Pass è un documento personale contenente dati sensibili. In ogni caso egli dichiarava di aver ottenuto piene rassicurazioni dai genitori, in merito alla validità dei documenti e di essersi affiancato al dirigente della società avversaria, per coadiuvarlo nell’attività di verifica dei certificati, anche se non vi era tenuto, sottolineando la propria diligenza in quel frangente. Concludeva dunque chiedendo di essere personalmente prosciolto. La motivazione: i fatti oggetto di contestazione si riferiscono alla mancata attuazione dei protocolli per la prevenzione e il contenimento del virus SARS -COV 2 (COVID-19) da parte dell’A.S.D. MAGNANO in occasione della gara REANESE– MAGNANO disputata il giorno 13.03.2022 e valevole per il girone A del Campionato Giovanissimi under 15. Secondo la ricostruzione in fatto, in sede di indagini, è stato accertato che FIORINO Alberto, aveva cercato di accedere all’impianto sportivo della società REANESE nel quale doveva disputarsi la gara REANESE - MAGNANO del 13.3.2022 (valevole per il girone A del Campionato Giovanissimi under 15), senza essere in possesso di valido Green Pass e cercando di utilizzare quello del padre, esibendolo al controllo da parte degli addetti della società ospitante. Come già questo Ufficio ha avuto modo di evidenziare (Decisione n. 2 di cui CU n 74 del 10.02.2022 e n 8 del CU n 129 del 01.06.2022) va preliminarmente dato atto del valore precettivo dei protocolli emanati dalla Federazione, atti a prevenire/contenere l'epidemia da SARS-Cov -2 (Covid 19), anche in base al principio cardine dell’attività sportiva, ossia la tutela della salute, principio richiamato nell’art. 4 dello Statuto FIGC e nell’art. 2 dello Statuto CONI. Con riferimento alle indicazioni generali contenute nel Protocollo Sanitario anti COVID-19 (del 04.08.2021) da applicare alle società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, il Comitato Regionale emanava specifica circolare (contenuta nel CU n 08.09.2021) al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui fosse accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali/Provinciali L.N.D. 2021/2022, contenente una serie di adempimenti. In particolare, al punto 7 – testualmente – “prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore”. In un’ottica volta alla semplificazione degli adempimenti preliminari alle competizioni, il testo normativo disciplina la condotta di una serie di soggetti (tesserati) i quali, prima di ogni gara, dovranno vicendevolmente scambiarsi la documentazione attestante il rispetto delle succitate prescrizioni sanitarie. Occorre però scindere ruoli e responsabilità. Per quanto d'interesse, anche il protocollo vigente all'epoca dei fatti (10.02.2022), identificava, senza incertezze, i soggetti tenuti agli adempimenti in parola, distinguendoli dal soggetto formalmente responsabile, individuato nel legale rappresentante della Società sportiva. Se il sig. SCALISI Riccardo, qui incolpato nella formale veste di dirigente accompagnatore della società A.S.D MAGNANO, era tenuto alla condotta normativamente prescritta (consegna dell'attestazione), né la normativa in parola, né i successivi protocolli federali (in particolare quello immediatamente antecedente alla gara del 10.02.2022) specificavano chi fosse tenuto ad eseguire i controlli preventivi (prima della partenza per il campo di gara) e a sottoscrivere l'attestazione da consegnare alla squadra ospitante, né detto documento è stato acquisito dalla Procura. In mancanza di un tanto, non vi è prova che l'attestazione sia riconducibile al dirigente incolpato, piuttosto che ad altro dirigente della società o al suo rappresentante legale.

D'altro canto il dirigente accompagnatore ha consegnato all'arbitro la lista dei giocatori correttamente compilata, riproducendo fedelmente l'elenco dei partecipanti effettivi alla gara (ed escludendo Alberto FIORINO), tutti in regola con le norme vigenti in tema di prevenzione COVID-19, come accertato dal delegato della società ospitante (REANESE) addetto ai controlli preliminari (Green Pass) presso il campo di gioco. Ritenendo dunque insussistente la responsabilità del sig. SCALISI Riccardo per fatti a lui ascritti, questo TFT proscioglie l'incolpato da ogni addebito. Quanto alla posizione di Alberto FIORINO va evidenziato come dal compendio testimoniale e documentale di cui al fascicolo d'indagine, risulta provato che egli avesse esibito, in sede di controlli sul campo ospitante, un Green Pass invalido perché scaduto, come ammesso dallo stesso incolpato, in sede di audizione, il quale altresì precisava che avrebbe dovuto effettuare la seconda dose vaccinale il 14.03.2022. Detta circostanza non è secondaria al fine di ricostruire la colpevolezza del giocatore. Infatti, richiamando la normativa vigente all'epoca dei fatti: Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 art. 5 bis e i protocolli federali succitati (04.08.21 e 10.02.22), emerge chiaramente che l'unico titolo ammesso per poter accedere agli allentamenti e alle gare (ad eccezione dei giocatori infradodicenni) era il Green Pass Rafforzato il quale prevedeva l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale (doppia dose), Il giocatore non era dunque in regola con tale adempimento per la gara in esame (13.03.2022) e dunque avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla gara. In quest'ottica l'aver esibito il Green Pass del padre (valido), anche ove fosse avvenuto solo per errore, non elide la piena responsabilità del giocatore per i fatti incriminati. Non può accogliersi, quindi, l’eccezione difensiva in ordine all’asserita mancanza di prova, anche alla luce del consolidato orientamento della giustizia sportiva secondo cui appare superato il principio che configurava un illecito sportivo solo ove fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio; infatti le decisioni più recenti ritengono che non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Superando il pregresso orientamento la giurisprudenza sportiva (da ultimo il TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 - Decisione n. 35/TFN – SD del 16 Settembre 2022) ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/FIGC). Per quanto espresso si ritiene di affermare al responsabilità di Alberto FIORINO per i fatti a lui imputati e congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale. Per quanto sopra esposto appare consequenziale anche responsabilità della società ASD MAGNANO in relazione all'operato dei propri dirigenti, tesserati e ex art. 6, co. 2 CGS anche il base al protocollo federale vigente all'epoca dei fatti (10.02.2022) che individua nel legale rappresentante della società sportiva il soggetto formalmente responsabile. Atteso il proscioglimento del Dirigente Accompagnatore, si ritiene di applicare la sanzione in misura ridotta di euro 200,00, apparendo la stessa congrua e proporzionata all’illecito in contestazione.

PQM

 Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al sig. Alberto FIORINO, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli commina la squalifica di 3 (tre) giornate; - quanto al sig. Riccardo SCALISI, ritenuta la carenza di sua personale responsabilità, lo proscioglie dall’addebito a lui ascritto; - quanto alla Società ASD MAGNANO ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS in relazione ai soli fatti ascritti al sig. Alberto FIORINO, le infligge l’ammenda di euro 200,00 (duecento/00). Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e perché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

 

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