C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/11/2022 – Delibera – Deferimento TFT–SD 8/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: ASD ROIANESE e Slobodan Przic

Deferimento TFT–SD 8/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: ASD ROIANESE e Slobodan Przic

Con comunicazione a mezzo PEC di data 20.10.2022 ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1.- il sig. PRZIC Slobodan, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Roianese; 2.- la società A.S.D. Roianese; per rispondere: - il sig. PRZIC Slobodan, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Roianese: della violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 14.5.2022 ed in occasione della gara Vesna- Roianese valevole per il girone A2 del campionato Juniores Provinciale, posto in essere una condotta gravemente antisportiva consistita nell’aver danneggiato, prendendola a calci e provocando alla stessa una lieve deformazione, la rete laterale di recinzione del recinto di gioco in seguito alla realizzazione di una rete da parte della Roianese; - la società A.S.D. ROIANESE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed il comportamento posti in essere dal sig. Przic Slobodan, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 9.11.2022 ore 19.15 in Palmanova (UD).

Il dibattimento e le conclusioni. Alla riunione del 9.11.2022 dinnanzi al T.F.T. è intervenuta a mezzo video conferenza la Coll. Procuratore Federale avv. Loredana Fardello in rappresentanza della Procura Federale; nessuno è comparso per il calciatore PRZIC Slobodan, né per la società A.S.D. Roianese. Il rappresentante della Procura Federale, richiamati gli esiti delle indagini compiute, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti in ordine agli illeciti rispettivamente ascritti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: quanto al Przic Slobodan due giornate di squalifica; quanto alla Società ASD Roianese euro 300 (trecento) di ammenda. La motivazione. La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalle parti. Nello specifico il calciatore Przic in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 15 luglio 2022 ha confermato di aver colpito con calci la rete metallica di recinzione in segno di “esultanza” per la rete segnata dalla propria squadra, provocando una leggera deformazione della stessa, fatto questo che comporta senz’altro una violazione delle norme richiamate in deferimento, travalicando in tutta evidenza i limiti della correttezza e della sportività (rif. artt. 4, comma 1 e 39, comma 1 CGS). Proprio a fronte di tale espresso riconoscimento si ricorda che, per il caso di specie, si sarebbero potute considerare le possibilità offerte dal CGS (Art. 126, 127) il c.d. “patteggiamento”, che avrebbe consentito, sia al calciatore che alla società, di ridurre anche in maniera consistente le sanzioni richieste o di commutarle. La mancata presenza in udienza, oltre a dimostrare un deprecabile disinteresse, non ha consentito in alcun modo allo scrivente Tribunale di considerare tale possibilità. Resta ferma e provata, dunque, la responsabilità del calciatore, per i fatti di cui al deferimento, e altresì quella della Società intimata, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 per i fatti direttamente ascritti al proprio tesserato; nel contempo risultano congrue e proporzionate ai fatti le sanzioni rispettivamente di due giornate di squalifica, da porsi a carico dal calciatore, e di 300 euro di ammenda da porsi a carico della Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:  quanto al sig. Slobodan Przic ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli commina la squalifica di 2 (due) giornate;  quanto alla Società ASD ROIANESE, ritenuta la responsabilità della stessa per i fatti di cui al deferimento ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS, le irroga l’ammenda di euro 300 (trecento). Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la decisione e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

 

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