C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 63 del 22/12/2022 – Delibera – Deferimento 10/2022-2023/TFTdel PROCURATORE FEDERALE a carico di: Roberto Zuppin, Nicola Gigante, Ajmen Saliu, Samuele Rattin, Samuel Di Natale, Albion Jashari, Federico Ghidini e ASD FC Primorje 1924.

Deferimento 10/2022-2023/TFTdel PROCURATORE FEDERALE a carico di: Roberto Zuppin, Nicola Gigante, Ajmen Saliu, Samuele Rattin, Samuel Di Natale, Albion Jashari, Federico Ghidini e ASD FC Primorje 1924.

Il deferimento. Con atto del 18 novembre 2022, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1. il sig. Roberto Zuppin, (società ASD FC Primorje 1924); 2. il sig. Nicola Gigante, (società ASD FC Primorje 1924); 3. il sig. Federico Ghidini, (tesserato con la società ASD Montebello Don Bosco); 4. il sig. Albion Jashari, (tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco); 5. il sig. Samuel Di Natale, (tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco); 6. il sig. Samuele Rattin, (tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco); 7. il sig. Ajmen Saliu, (tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco); 8. la società ASD FC Primorje 1924, “per rispondere: 1. Il sig. Roberto Zuppin, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FC Primorje 1924: della violazione dellart. 4, comma 1, e dellart. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito, e comunque non impedito, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FC Primorje 2016, la partecipazione alla gara Aris San Paolo – Primorje del 23.5.2022 valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, dei calciatori sigg.ri Federico Ghidini, Albion Jashari, Samuel Di Natale, Samuele Rattin e Ajmen Saliu, nonostante gli stessi fossero tesserati per la società ASD Montebello Don Bosco; 2. il sig. Nicola Gigante, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD FC Primorje 1924: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Aris San Paolo – Primorje del 23.5.2022 valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, nella quale sono stati indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Federico Ghidini, Albion Jashari, Samuel Di Natale, Samuele Rattin ed Ajmen Saliu, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per tale società; 3. il sig. Federico Ghidini, all’epoca dei fatti calciatori tesserati con la società ASD Montebello Don Bosco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte alla gara Aris San Paolo Primorje del 23.5.2022, valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, senza averne titolo perché tesserato dal 29.9.2021 per la società ASD Montebello Don Bosco; 4. il sig. Albion Jashari, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte alla gara Aris San Paolo Primorje del 23.5.2022, valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, senza averne titolo perché tesserato dal 29.9.2021 con la società ASD Montebello Don Bosco; 5. il sig. Samuel Di Natale, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte alla gara Aris San Paolo Primorje del 23.5.2022, valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, senza averne titolo perché tesserato dal 30.9.2021 per la società ASD Montebello Don Bosco; 6. il sig. Samuele Rattin, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco:c della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte alla gara Aris San Paolo – Primorje del 23.5.2022, valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, senza averne titolo perché tesserato dal 29.9.2021 per la società ASD Montebello Don Bosco; 7. il sig. Ajmen Saliu, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montebello Don Bosco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte alla gara Aris San Paolo – Primorje del 23.5.2022, valevole per il Torneo Under 17 Regionale del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD FC Primorje 1924, senza averne titolo perché tesserato dal 29.9.2021 per la società ASD Montebello Don Bosco; 8. la società ASD FC Primorje 1924 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto Zuppin, Nicola Gigante, Federico Ghidini, Albion Jashari, Samuel Di Natale, Samuele Rattin ed Ajmen Saliu, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 18 novembre 2022, è stata fissata l’udienza del 15.12.2022. All’udienza predetta dinanzi al TFT sono comparsi: la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto; il sig. Roberto Zuppin, per sé e per conto della ASD FC Primorje 1924; i sig.ri Luigi Rattin e Marialuisa Brazzatti, quali genitori di Samuele Rattin; la sig.ra Evelina Colombo, madre di Federico Ghidini che compare anche (giuste deleghe dimesse) anche per conto di Saliu Amir e di Saliu Almira, genitori di Ajmen Saliu; Di Natale Ilaria, madre di Samuel Di Natale; di Bekim Jashari e di Emine Jashari, genitori di Albion Jashari. Non è comparso il sig. Nicola Gigante. Istanze pre-dibattimentali Prima dell’apertura del dibattimento il sig. Zuppin per sé e per la società AD FC Primorje 1924 ha chiesto di poter definire la propria posizione ai sensi dell’art. 127 C.G.S. concordando con il rappresentante della Procura Federale l’applicazione della sanzione disciplinare alle condizioni di cui all’art. 127 co. 4 CGS nella seguente misura: - per il sig Zuppin: sanzione base - inibizione di mesi 3; diminuzione di 1/3 – inibizione di mesi 2; sanzione finale = inibizione di mesi 2. - per la società: sanzione base euro 300,00 di ammenda; riduzione di 1/3 euro 200,00 di ammenda; sanzione finale = euro 200,00 di ammenda oltre a punti 1 (uno) di penalizzazione a carico della Squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 della stessa ASD FC Primorje 1924, da scontarsi nel campionato in corso. Il TFT, preso atto dell'istanza congiunta, si è riservato di deliberare sul punto all'esito del dibattimento, disponendo procedersi oltre nei confronti dei giocatori in epigrafe e del sig. Nicola Gigante dirigente accompagnatore del ASD FC Primorje 1924 all’epoca dei fatti. Il dibattimento. Si è quindi proceduto all'apertura del dibattimento nei confronti dei soli altri soggetti incolpati. Data la parola alla Procura Federale, la stessa sulla base degli atti di indagine ribadisce la responsabilità degli incolpati. Viene quindi data la parola alle parti presenti. che evidenziano la totale estraneità dei giocatori rispetto alle imputazioni mosse e si associano alla richiesta formulata dalla sig.ra Colombo di sentire il sig. Nicola Bavila della società ASD FC Primorje 1924, quale persona informata sui fatti. Su questa ultima richiesta, il rappresentante della Procura Federale si rimette. Ritenuta la rilevanza della prova richiesta, il TFT ammette l’audizione del sig. Nicola Bavila, che si dichiara Responsabile del Settore Giovanile della società ASD FC Primorje 1924.

Il sig. Nicola Bavila dichiara che: - l’organizzatore del Torneo aveva esibito un regolamento (tramite messagistica whatsapp) dove non erano previsti prestiti; - la circostanza era stata evidenziata, ma il Responsabile del Settore Giovanile dell’Aris San Polo (sig. Mauro BRIZZI, nel frattempo deceduto) aveva dichiarato che il regolamento sarebbe stato integrato, permettendo i prestiti; - la società si era affidata alle sue dichiarazioni; - i ragazzi nulla sapevano al riguardo. Conclusa l’audizione, il TFT ha invitato le parti a dimettere le loro conclusioni. Il rappresentante della Procura Federale, nel richiamare gli esiti delle indagini compiute, ha nuovamente concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti in ordine agli illeciti rispettivamente ascritti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: – quanto a Nicola Gigante, mesi tre di inibizione; – quanto a Ajmen Saliu, Samuele Rattin, Samuel Di Natale, Albion Jashari, Federico Ghidini, 3 (tre) giornate di squalifica ciascuno. Per i giocatori da lei rappresentati, la sig.ra Colombo ha concluso ribadendo che tutto era stato seguito dai dirigenti delle due società (Montebello e Primorje), che la società Asd Montebello Don Bosco aveva confermato il prestito, tant’è che aveva rilasciato i nulla osta informando le relative famiglie e che i calciatori nulla sapevano delle regole del torneo, così come confermato anche dal soggetto audito. Ha quindi richiesto l’assoluzione per ognuno degli incolpati. A tali e richieste assolutorie si sono associate le altre parti presenti. All’esito il Collegio si è riservato la decisione. La motivazione. Il deferimento merita parziale accoglimento, nei limiti e termini che seguono. Quanto alla posizione personale del sig. Zuppin e della ASD FC Primorje 1924, il TFT ritiene di accogliere l’istanza di definizione ai sensi dell’art. 127 CGS. Al riguardo i fatti contestati non sono in discussione, risultando provati dalla Procura Federale ed essendo stati ammessi dalle stesse parti incolpate. Premesso che il TFT del Friuli Venezia Giulia, acquisito l’accordo con la Procura Federale, è tenuto a verificarne la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione dimessa. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Si passano quindi a vagliare le altre posizioni residue. Quanto alla posizione personale del sig. Nicola Gigante, il TFT ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale. Anche qui la materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalla società di appartenenze del Gigante. La parte non ha nemmeno considerato la possibilità di aderire al c.d. “patteggiamento”, previsto dal CGS agli artt. 126 e 127, al fine di ridurre le sanzioni richieste. La mancata presenza in udienza, oltre a dimostrare disinteresse, non ha altresì consentito allo scrivente Tribunale di valutare eventuali tesi difensive dell’incolpato. Resta ferma e provata, dunque, la responsabilità del dirigente per i fatti a lui direttamente ascritti e, nel contempo, risulta congrua e proporzionata ai fatti la sanzione richiesta di tre mesi di inibizione. La posizione dei giocatori deferiti si presenta invece diametralmente opposta. È ben vero che il regolamento non presentava la possibilità di prestiti, ma è altrettanto vero che la ASD Montebello Don Bosco, società di appartenenza dei tesserati, nulla aveva eccepito in merito al prestito e aveva altresì comunicato ai giocatori la loro cessione momentanea in occasione della partita del 23.05.2022 tra Aris San Polo e Primorje 1924. Non solo ai giocatori era stato comunicato il prestito, ma erano anche stati emessi i relativi nulla osta al loro trasferimento temporaneo presso la società Primorje 1924. Dagli atti di indagine non risultano sussistere i presupposti per fondare un giudizio di rimproverabilità della condotta nei confronti dei calciatori deferiti in ordine alle violazioni loro ascritta con i rispettivi capi di incolpazione, non avendo gli stessi coscientemente o colposamente partecipato alla richiesta di trasferimento temporaneo da una società all’altra per partecipare al torneo U17 in questione. Gli stessi giocatori hanno in realtà subito tale fatto, confidando nelle indicazioni della propria società di appartenenza e rimanendo, allo stesso tempo, assolutamente all’oscuro delle regole del torneo a cui andavano a partecipare. Va soggiunto che, a fronte della richiesta dell’ASD FC Primorje 1924, era precipuo onere della società ASD Montebello Don Bosco (e non dei suoi tesserati) verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal Torneo in merito ai prestiti. La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede soggettiva quali cause di esclusione della responsabilità, che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive (vedasi in tal senso: TFN Sez Disciplinare, Decisione/0039/TFNSD-2022-2023; CSA Nazionale C.U. N. 099/CSA 2018/2019 decisioni relative al C.U. n. 089/CSA– riunione del 01.02.2019; Corte Giust.Fed. 08.11.2012 n.1, C.U. 02.01.2013 n.126/CGF). Dalla non riconducibilità oggettiva e soggettiva delle condotte ai calciatori deferiti, discende in conseguenza l’assenza di responsabilità in capo agli stessi che vanno quindi prosciolti da ogni addebito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al sig. Roberto ZUPPIN dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 2 (due) (sanzione base mesi 3) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto alla Società ASD FC Primorje 1924, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS, nei termini di euro 200,00 di ammenda (sanzione base euro 300,00) alle condizioni di cui all’art. 127 co. 4 CGS., oltre a punti 1 (uno) di penalizzazione a carico della Squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 della stessa ASD FC Primorje 1924, da scontarsi nel campionato in corso; - quanto al sig. Nicola GIGANTE, gli irroga la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre): - quanto ai calciatori Ajmen SALIU, Samuele RATTIN, Samuel DI NATALE, Albion JASHARI, Federico GHIDINI, li proscioglie da ogni addebito. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it