C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 9 del 04/08/2022 – Delibera – Deferimento TFT–SD 1/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: VIOTTO Martino, A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO

Deferimento TFT–SD 1/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: VIOTTO Martino, A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO

Con comunicazione a mezzo PEC Con atto del 08 luglio 2022, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. MARTINO VIOTTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cussignacco Calcio e la società A.S.D CUSSIGNACCO CALCIO, per le seguenti rispettive condotte: 1- il sig. MARTINO VIOTTO per la << violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata: a.- a mezzo di quattro “storie” pubblicate sulla “pagina” della società A.S.D. Cussignacco Calcio del social network instagram in data 6.6.2022, successivamente alla gara Tagliamento Cussignacco Calcio valevole per l’andata dei Play Off del girone B del Campionato di Seconda Categoria disputata in data 5.6.2022, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell’onore dell’arbitro e dell’assistente della citata gara, nonché del Comitato Regionale Arbitri del Friuli Venezia Giulia; nelle citate “storie”, nelle quali venivano “taggati” il Comitato Regionale Arbitri del Friuli Venezia Giulia (aia_fvg), la sezione arbitri di Gradisca (@aiagradisca), la sezione arbitri di Pordenone, l’assistente della gara sopra indicata sig. Roberto Presotto (@robiPre), venivano pubblicati fermi immagini riproducenti azioni di giuoco della gara stessa e si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: 1.- “@aia_fvg se dovete mandare terne di Eccellenza a fare partite di 2°, mandate almeno quelli bravi (inserito fermo immagine di un’azione di giuoco della gara – n.d.r.) @aiagradisca Edoardo Luglio, arbitro di Eccellenza. Segnala che l’intervento è nettamente sul pallone (inserita emoticon con faccina che ride a crepapelle – n.d.r.)”; 2.- “@aia_fvg se dovete mandare terne di Eccellenza a fare partite di 2°, mandate almeno quelli bravi (inserito fermo immagine di altra azione di giuoco della gara – n.d.r.) @aiagradisca Edoardo Luglio, arbitro di Eccellenza. Segnala che l’intervento è nettamente sul pallone (inserita emoticon con faccina che ride a crepapelle – n.d.r.),; 3.- “@aia_fvg se dovete mandare terne di Eccellenza a fare partite di 2°, mandate almeno quelli bravi (inserito fermo immagine di altra azione di giuoco della gara – n.d.r.) @aiapordenone @robipres guardalinee di Eccellenza”; 4.- “@aia_fvg se dovete mandare terne di Eccellenza a fare partite di 2°, mandate almeno quelli bravi (inserito fermo immagine di altra azione di giuoco della gara – n.d.r.) @aiapordenone @robipres guardalinee di Eccellenza”; b.- inviato dalla “pagina” della società A.S.D. Cussignacco Calcio del social network instagram, un video riproducente azioni di gioco allarbitro della gara di ritorno Cussignacco Calcio - Tagliamento, valevole per il ritorno dei Play Off del girone B del Campionato di Seconda Categoria, disputata in data 12.6.2022;”>>; 2 - la società ASD CUSSIGNACCO CALCIO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva <>. La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 03.08.2022.

Il dibattimento e le conclusioni. Alla riunione del 03.08.2022 dinanzi al T.F.T. è intervenuto il Sostituto Procuratore dott. Luca Ricatto in rappresentanza della Procura Federale; è inoltre comparso, in nome e per conto del deferito Martino VIOTTO e della società ASD CUSSIGNACCO CALCIO l’avv. Nicola Paolini, in forza di due procure che vengono esibite e acquisite al fascicolo in originale. Prima dell’apertura del dibattimento, l’avv. Paolini ha chiesto di poter definire la posizione dei porpri assistiti ai sensi dell’art. 127 C.G.S. concordando con il rappresentante della Procura Federale l’applicazione della sanzione disciplinare nella seguente misura: - quanto al sig. Martino VIOTTO, 2 (due) mesi di inibizione (sanzione base mesi tre): - quanto alla Società ASD CUSSIGNACCO CALCIO, ammenda di euro 266,67 (sanzione base euro 400,00). La motivazione. Il TFT Friuli Venezia Giulia, acquisito l’accordo intercorso tra gli incolpati e la Procura Federale, è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS. Sui fatti contestati, questo TFT si permette di annotare come il fascicolo di indagine si presenti estremamente scarno e stringato. L’apposizione dei tag relativi all’AIA (e direttori di gara) sulle stories apparse sul social network “Instagram” ed i relativi commenti (così come meglio indicati nel capo di incolpazione) appaiono assodati. Le stesse dichiarazioni risultano travalicanti i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione e ledono la reputazione e l’onore dell’arbitro e dell’assistente della gara in questione e più in generale dell’AIA. Allo stesso tempo, dalle indagini svolte, non risulta emergere chiaramente se la pagina instagram incriminata promani direttamente dalla società incolpata. Il TFT, nell’ambito delle sue competenze istruttorie, si è quindi preoccupato di verificare un tanto e, visto l’esito positivo di tale accertamento, ha proceduto a valutare la qualificazione e quantificazione delle responsabilità relative. Sul punto questo Collegio – in linea con tutti i propri precedenti pronunciamenti in argomento – respinge fermamente la tesi della Procura Federale che vede le dichiarazioni pubblicate “propalate dal sig. Martino Viotto, presidente e legale rappresentante pro tempore della società A.S.D. Cussignacco Calcio, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere” con la predetta società. Piuttosto ritiene che, trattandosi di un profilo ufficiale della società deferita su un social network, il sig. Viotto sia direttamente responsabile, quanto meno per culpa in vigilando, per non avere sorvegliato tale ambito e impedito la pubblicazione delle stories, dei tag e dei commenti apparsi su Instagram. Allo stesso tempo il sig. Viotto non risulta comunque aver posto in essere alcuna azione atta a smentire, condannare e rimuovere (nell’immediato) quanto pubblicato, né ha mai negato la riconducibilità – a sé e alla propria sfera di controllo – di quanto apparso. Dalla responsabilità del sig. Viotto discende quella della società A.S.D. Cussignacco Calcio ex art. 6 comma 2 C.G.S. Così più correttamente considerato il fatto, si ritiene peraltro congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al sig. VIOTTO Martino, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi due (sanzione base mesi 3); - quanto alla Società A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS, le infligge l’ammenda di euro 266,67 (sanzione base euro 400,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

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