C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 9 del 04/08/2022 – Delibera – Deferimento TFT–SD 2/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: MAZZOLA Flavio, MICHELUTTI Marco, ASD HEMPTAGON UDINE

Deferimento TFT–SD 2/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: MAZZOLA Flavio, MICHELUTTI Marco, ASD HEMPTAGON UDINE

Con comunicazione a mezzo PEC di data 14.7.2022 ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1) il sig. Flavio MAZZOLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Hemptagon Udine; 2) il sig. Marco MICHELUTTI , all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD Hemptagon Udine; 3) la Società ASD Hemptagon Udine; per rispondere: 1.- il sig. Flavio MAZZOLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Hemptagon Udine: i.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD Hemptagon Udine, consentito o comunque non impedito che venisse postata in data 12.2.2022 sulla pagina Ufficiale Facebook della Società ASD Hemptagon Udine una dichiarazione che travalicava il limite del diritto di critica e quello di libera espressione in relazione ai comportamenti ed alle decisioni assunte da altra società che disputava il medesimo campionato, in quanto le espressioni utilizzate non si limitavano alla manifestazione di dissenso, ma attribuivano agli avversari qualità morali o affermavano che gli stessi non si fossero ispirati a valori sportivi; tutto ciò in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza che devono contraddistinguere il comportamento di ciascun tesserato e di ogni società in qualsiasi atto, comportamento o manifestazione di pensiero che riguardi l’attività sportiva; ii.- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD Hemptagon Udine, consentito o comunque non impedito che venissero postati sulla pagina ufficiale Facebook della società dallo stesso rappresentata commenti del medesimo tenore intervenuti tra il sig. Michelutti Marco, allenatore tesserato per la ASD Hemptagon Udine per la stagione sportiva 2021 – 2022, e due simpatizzanti della stessa società; 2.- il sig. Marco MICHELUTTI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per società ASD Hemptagon Udine: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso pubblicato sulla pagina Ufficiale Facebook della Società ASD Hemptagon Udine GS espressioni rivolte alla A.S.D. Futsal Udinese, apparse in data 12.2.2022 e costituenti i commenti tra lo stesso sig. Marco Michelutti e due simpatizzanti della Società ASD Hemptagon Udine in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza che devono contraddistinguere il comportamento di ciascun tesserato e di ogni società in qualsiasi atto, comportamento o manifestazione di pensiero che riguardi l’attività sportiva. - la società A.S.D. HEMPTAGON UDINE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Flavio Mazzola e dal sig. Marco Michelutti, così come sopra descritti.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati e alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 3.8.2022. Il dibattimento e le conclusioni. Alla riunione del 3.8.2022 dinanzi al T.F.T. è intervenuto il Sostituto Procuratore dott. Luca Ricatto in rappresentanza della Procura Federale; sono inoltre comparsi personalmente i sig.ri Flavio Mazzola, anche quale presidente della Società ASD HEMPTAGON UDINE ed il sig. Marco Michelutti. Il sig. Mazzola richiedeva sia personalmente che nell’interesse della società di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: - quanto alla propria posizione personale nella inibizione di mesi due (sanzione base mesi 3); - quanto alla posizione della società ammenda di euro 266,67 (sanzione base euro 400,00). Il sig. Michelutti richiedeva di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: squalifica di due giornate. Il Sostituto Procuratore Federale aderiva a tali istanze. La motivazione. La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalle parti, ivi compresa l’identificazione certa della discussione nella pagina ufficiale Facebook della società e con indicazione specifica della provenienza dei commenti lesivi della lealtà da parte dell’allenatore, che li sottoscriveva nel corso della “discussione” apertasi con i post a commento dell’accaduto. Premesso che il TFT Friuli Venezia Giulia, ricevuto l’accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificarne la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione ex art. 127 CGS, e che nulla in tal senso può essere eccepito, risultando comprovata sia la lesività delle affermazioni, che la specifica attribuzione delle stesse a dei tesserati (e conseguentemente la responsabilità diretta ed oggettiva in capo alla società), non può non rilevarsi come il fatto abbia preso origine da una decisione della ASD Futsal Udinese di disputare l’incontro nonostante una richiesta di rinvio della gara da parte della ASD Hemptagon che si ritrovava (causa Covid) con soli 3 giocatori disponibili: l’incontro si è concluso con il punteggio di 34 a 1. Una decisione che – se dal punto di vista strettamente regolamentare non può essere messa in discussione – in un’ottica di sportività e fair play desta per vero oggettive perplessità, della quale il TFT ha tenuto conto anche ex art. 13 CGS.; ciò in ogni caso non giustifica comunque espressioni che, come evidenziato dalla Procura Federale nel caso di specie, travalichino un pur legittimo diritto di critica e/o di formale manifestazione del dissenso. Si ritiene pertanto congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al sig. MAZZOLA Flavio dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi due (sanzione base mesi 3); - quanto al sig. MICHELUTTI Marco dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di due (2) giornate; - quanto alla Società ASD HEMPTAGON UDINE, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 266,67 (sanzione base euro 400,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

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