LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 23.12.2022 – Delibera – Errata corrige al Comunicato Ufficiale n.173 DEL 22 Dicembre 2022 Alla pagina 12 punto 7 leggasi: RICORSO DEL CALCIATORE Pietro ORLANDI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

Errata corrige al Comunicato Ufficiale n.173 DEL 22 Dicembre 2022

Alla pagina 12 punto 7 leggasi:

 

RICORSO DEL CALCIATORE Pietro ORLANDI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Orlandi Pietro, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 19.09.2022 alla società Foligno Calcio SSD ARL ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Foligno Calcio SSD ARL, militante nel campionato di serie D, con decorrenza dal 17.12.2021 al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 3.500,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 700,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 2.800,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Foligno Calcio SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 18.12.2021 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la  causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società Foligno Calcio SSD ARL, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Orlandi Pietro della somma di Euro 2.800,00 (duemilasettecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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