R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 11/10/2022 – Delibera – CS-1/2022-2023 RECLAMO del sig. Zampa (Campionato Promozione, Gir. B) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. SEVEGLIANO FAUGLIS / A.S.D. CORMONESE, disputata il 11.09.2022 (in C.U. n° 24 del 15.09.2022)

CS-1/2022-2023 RECLAMO del sig. Zampa (Campionato Promozione, Gir. B) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. SEVEGLIANO FAUGLIS / A.S.D. CORMONESE, disputata il 11.09.2022 (in C.U. n° 24 del 15.09.2022)

Con provvedimento comunicato sul C.U. n° 24 del 15.09.2022, il Giudice Sportivo Territoriale (di seguito: G.S.T.) ha comminato la squalifica del calciatore Esteban ZAMPA per 10 (dieci) gare effettive, perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento proferiva un’espressione a sfondo gravemente sessista all’indirizzo dell’arbitro (art. 28, co. I e II C.G.S.)”. Avverso tale decisione, il sig. ZAMPA in data 17.09.2022 ha inviato, a mezzo PEC, tempestivo preannuncio di reclamo, chiedendo contestualmente la trasmissione di copia dei documenti su cui la pronuncia del G.S.T. risulta fondata. A seguito della trasmissione dei predetti documenti, avvenuta in data 19.09.2022, il sig. ZAMPA in data 24.09.2022 ha quindi inviato, a mezzo PEC, formale reclamo con il quale, pur ammettendosi la pronuncia di una frase “offensiva e deprecabile”, è stata domandata la derubricazione della condotta da discriminatoria a meramente ingiuriosa, con conseguente richiesta di applicazione di una sanzione ridotta o, comunque, di applicazione dell’attenuante generica di cui all’art. 13 C.G.S. per non essere stata pronunciata, detta frase, “in modo aggressivo e diretto all’arbitro”. Il sig. Zampa, con lettera di data 22.09.2022 indirizzata all’Associazione Italiana Arbitri, ha altresì presentato le sue formali scuse per il comportamento tenuto in occasione del provvedimento espulsivo. Avendone il reclamante fatto richiesta, la Corte Sportiva d’Appello ha disposto l’audizione del sig. ZAMPA in udienza, fissandola per il giorno 06.10.2022, ore 19.00. La Corte Sportiva d’Appello, in ragione dei poteri di indagine e di accertamento ad essa attribuiti dall’art. 50, co. 3, C.G.S., al fine di meglio circostanziare i fatti (come espressamente richiesto, per altro, anche dal reclamante), ha inteso sentire – prima dell’ora d’udienza – la Direttrice di Gara, la quale ha confermato senza esitazione alcuna quanto riportato a referto, precisando ulteriormente che: (a) la frase è stata detta a tono sufficientemente alto da essere sentito anche dagli altri calciatori nelle vicinanze; (b) il calciatore, nel pronunciare la frase incriminata, si è rivolto direttamente alla Direttrice di Gara, salvo poi voltarsi ed allontanarsi dal terreno di gioco. Un tanto, quindi, ad ulteriore comprova non solo della condotta – qualificata e tipica – di natura discriminatoria, ma anche della sua percezione certa e diffusa.

A seguito dell’audizione della Direttrice di Gara, conclusasi alle ore 18.25 circa del giorno d’udienza, la Corte Sportiva d’Appello ha ricevuto l’atto di rinuncia al reclamo, inviato dal legale del sig. ZAMPA a mezzo PEC alle ore 18.30 dello stesso giorno. La rinuncia al reclamo è ammessa, sia pure implicitamente, dalla disposizione di cui all’art. 49, co. 6, C.G.S., dovendosi ad ogni modo ritenere che essa vada notificata all’organo di giustizia – con le stesse modalità previste per la presentazione del reclamo – prima che il giudizio venga assunto in decisione. Nel caso di specie, l’atto di rinuncia (sottoscritto anche dalla parte personalmente) è pervenuto alla Corte Sportiva d’Appello prima dell’ora fissata per lo svolgimento dell’udienza camerale, di tal ché – essendo la rinuncia un atto di per sé efficace, ove tempestivamente inviato – il reclamo deve essere dichiarato improcedibile, fermo restando l’incameramento del contributo di giustizia ai sensi dell’art. 48, co. 5, C.G.S..

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della rinuncia pervenuta a mezzo PEC alle ore 18.30, e dunque anticipatamente rispetto all’ora fissata per l’audizione richiesta dal reclamante: - dichiara il reclamo improcedibile; - dispone il definitivo addebito del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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