R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 08/11/2022 – Delibera – CS-3/2022-2023 RECLAMO del sig. Albron GASHI (Campionato Allievi U17 Provinciali – Gorizia – Gir. A ) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara PRO ROMANS MEDEA – ARIS SAN POLO CALCIO, disputata il 02.10.2022 (in C.U. n° 23 Delegazione di Gorizia del 12.10.2022)
CS-3/2022-2023 RECLAMO del sig. Albron GASHI (Campionato Allievi U17 Provinciali – Gorizia - Gir. A ) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara PRO ROMANS MEDEA – ARIS SAN POLO CALCIO, disputata il 02.10.2022 (in C.U. n° 23 Delegazione di Gorizia del 12.10.2022)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Gorizia n° 23 dd 12.10.2022, il G.S.T comminava la squalifica del calciatore Albron GASHI per n 10 (dieci) giornate ex art. 28 del CGS, omologando il risultato della gara così come conseguito sul terreno di gioco. Avverso tale decisione, il calciatore Albron GASHI (tesserato nella PRO ROMANS MEDEA) preannunciava reclamo in data 14.10.2022 e ottenute le copie richieste tempestivamente lo formalizzava in data 20.10.2022 a mezzo PEC, evidenziando l'erronea valutazione degli elementi acquisiti per difetto di istruttoria e l'eccessività della sanzione, chiedendo l'annullamento della squalifica o, in subordine, la riforma della decisione impugnata con conseguente riduzione della sanzione irrogata in misura proporzionata all'effettiva gravità dei fatti, previa applicazione delle attenuanti generiche. In via istruttoria chiedeva la convocazione: del calciatore reclamante per essere udito personalmente; di due calciatori per ciascuna squadra, oltre ai due allenatori, in qualità di testimoni e, infine, dell'Arbitro effettivo per essere sentito sui fatti di causa. All'ora fissata per la convocazione si è riunita la Corte Sportiva d’Appello per discutere del predetto reclamo, presenti il sig GASHI Albron, assistito dall’avv. Giovanni Adami, con i genitori del minore, il sig. GASHI Alban e la sig.ra GASHI Vlore. Il calciatore forniva una ricostruzione dei fatti diversa da quanto indicato nel referto arbitrale, dichiarando: “Sono stato strattonato da un avversario, mi sono rivolto a lui con l’espressione ‘Non sono mica un finocchio’, l’Arbitro ha estratto il cartellino rosso e io mi sono diretto verso gli spogliatoi. Chiedo scusa e mi dispiace se la frase che ho detto è stata interpretata male”. L’avv. Adami, richiamandosi alle conclusioni espresse nel ricorso, sosteneva l'erronea interpretazione dei fatti da parte dell'Arbitro o comunque la necessaria riqualificazione della fattispecie, citando giurisprudenza favorevole alla propria tesi. Preliminarmente questa Corte rileva non essere concludenti le doglianze incentrate sull’incertezza e/o erronea ricostruzione del fatto poiché il rapporto arbitrale - che fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ex art. 61, comma 1, C.G.S. - evidenzia circostanze diverse da quelle evocate, ossia che il ricorrente, al minuto 38 del secondo tempo, insultava un calciatore avversario tesserato per la ARIS SAN POLO CALCIO usando il termine “Finocchio”, versione poi confermata sostanzialmente nel successivo supplemento di rapporto, richiesto dal GST, dove l'Arbitro precisava che durante lo svolgimento della gara, dopo un contrasto ravvisato dal giocatore come falloso, insultava l'avversario dicendogli “Ma sei finocchio?” con tono di voce sommesso, ma deciso”.
GASHI Ribadito che gli atti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la diversa versione dei fatti fornita dall'incolpato, né per le dichiarazioni di testimoni (peraltro nemmeno generalizzati, né chiamati su capitoli specifici, come invece è previsto dall'art ex art 60 comma 2 CGS), non si può che escludere il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante. D’altra parte, in disparte al valore di prova privilegiata del referto arbitrale, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto, cosicché questa Corte non può che valutare il fatto secondo quanto risultante dai documenti sin qui richiamati. Ciononostante la vicenda merita una rilettura. Viene rimproverata all'incolpato una condotta tenuta in violazione dell’art. 28 CGS, nella specie un comportamento discriminatorio posto in essere mediante una frase ingiuriosa riconducibile alle fattispecie descritte dal comma 1 dell’articolo citato che così dispone: “Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Si tratta di un illecito di particolare disvalore. Infatti, esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 è, appunto, declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione nel più volte ricordato art. 28 CGS. Tuttavia, la ricostruzione basata su tale previsione normativa e posta a base del provvedimento reclamato non convince, sia per i modi che per i toni in cui si è estrinsecata la condotta. Il tono di voce basso e il contegno composto dell'autore, connoterebbero da un lato l'assenza di un atteggiamento aggressivo, tanto che non si ha notizia di alcuna reazione da parte del destinatario dell'epiteto (tra l'altro nemmeno identificato dall'Arbitro); dall'altro l'assenza di un sentimento omofobo e/o discriminatorio nelle parole del GASHI, stante anche la familiarità di quest'ultimo con ambienti multirazziali (come sostenuto dalla difesa). A tutto voler concedere, appare maggiormente verosimile “leggere” la vicenda come una schermaglia di gioco, in occasione un intervento falloso ai danni del GASHI, conclusasi con l'espressione incriminata che, fermo restando il rilievo disciplinare, va ricondotta alla dimensione di una condotta ingiuriosa estranea però all'alveo dell'art 28 CGS e sanzionabile in misura ridotta, ex art. 9 lett. e) CGS, tenendo conto dell'atteggiamento complessivo, anche sulla scorta delle seguenti considerazioni: − essersi trattato di un episodio isolato caratterizzato dalla pronuncia di un’unica espressione offensiva proferita dall’autore; − non essersi oggettivamente trattato di un insulto discriminatorio con finalità omofobe; − essersi la vicenda conclusa in breve tempo senza lasciare strascichi, né creare situazioni conflittuali o di tensione tra i componenti delle due compagini. Infatti il GASHI accettando il verdetto (espulsione), senza alcuna vis polemica, si allontanava dal recinto di gioco. L'assenza di precedenti, invocata in sede di reclamo, non può invece essere considerata una circostanza attenuante. Si è autorevolmente osservato che «la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it). Ed invero, le circostanze non contestuali con i fatti, cioè sostanzialmente quelle inerenti la personalità e la vita anteatta dell’incolpato, non sembra che possano assumere alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell’entità della squalifica. Questa, infatti, dovrebbe essere determinata essenzialmente alla luce degli specifici fatti contestati all’autore dell’infrazione. Tant’è che il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche analoghe a quelle previste dall’ordinamento penale e anzi attraverso l’istituto della recidiva i precedenti assumano rilevanza prevalentemente per determinare un aggravamento della posizione del soggetto responsabile di violazioni disciplinari (cfr. art. 19, comma 9 CGS ante riforma 2019). Si ritiene in conclusione congrua e proporzionata alla condotta in contestazione la sanzione complessiva della squalifica per 3 (tre) giornate, e in tali termini, dunque, essa va rideterminata.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, riqualificato il fatto nei termini della condotta ingiuriosa non riconducibile alla fattispecie dell’art. 28 CGS: − accoglie il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Albron GASHI nella misura della squalifica per 3 (tre) giornate; − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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