R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 10/11/2022 – Delibera – CS-4/2022-2023 RECLAMO della ASD CAMPANELLE (Campionato II Categoria – Gir. F) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara ASD CAMPANELLE – CG STUDENTI, disputata il 23.10.2022 (in C.U. n° 30 Delegazione di Trieste del 27.10.2022)

CS-4/2022-2023 RECLAMO della ASD CAMPANELLE (Campionato II Categoria – Gir. F) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara ASD CAMPANELLE – CG STUDENTI, disputata il 23.10.2022 (in C.U. n° 30 Delegazione di Trieste del 27.10.2022)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n° 30 dd 27.10.2022, il GST comminava la squalifica del calciatore Marco BOLCIC per n. 3 (tre) giornate effettive, con la motivazione: “calciatore, capitano della propria squadra, espulso per somma di ammonizioni per reiterate e veementi proteste all'indirizzo del Direttore di gara, al quale rivolgeva espressioni irriguardose alla notifica del provvedimento ed un applauso ironico all'uscita dal recinto di gioco”. Avverso tale decisione, la ASD CAMPANELLE preannunciava reclamo in data 28.10.2022, senza richiedere copia degli atti di gara e senza far seguire al preannuncio ulteriori atti difensivi (salvo un ulteriore atto di “preannuncio”, sempre di data 28.10.2022, contenente in particolare l’autorizzazione all’addebito del contributo), neppure entro i quattro giorni antecedenti la data dell’udienza ex art. 77 comma 2 CGS. L’iniziale preannuncio di reclamo, tuttavia, articolava motivi di doglianza avvalendosi di un modulo pdf precompilato, nel quale veniva inserita una casella di testo a ciò dedicata. Ivi si esponeva, in particolare, che in occasione della prima ammonizione il calciatore BOLCIC si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni su tre episodi, occorsi nell’ambito di un’unica azione e che avevano portato alla concessione di un calcio di rigore agli avversari, senza però proferire alcuna ingiuria né manifestare mancanza di rispetto nei confronti del direttore di gara. All’esibizione del primo cartellino giallo, l’interessato si sarebbe allontanato in attesa del calcio di rigore, limitandosi a mantenere “la testa piegata in avanti con le mani sulle ginocchia”. All'atto dell'espulsione, poi, nessun atteggiamento provocatorio o irrispettoso sarebbe stato parimenti commesso; in proseguo, il sig. BOLCIC si sarebbe invece immediatamente diretto negli spogliatoi, non prima di aver ceduto la fascetta al suo vice. Negando dunque la ricostruzione esposta nel referto e alla base del provvedimento del GST, veniva richiesta la riduzione della squalifica di tre giornate, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. All'ora fissata per la convocazione si è riunita la Corte Sportiva d’Appello per discutere del reclamo, senza la presenza dei reclamanti avendo il presidente della ASD CAMPANELLE, sig. Andrea GIOVANNINI, fatto pervenire prima dell’udienza comunicazione di rinuncia a essere sentito, così definitivamente chiarendo i contenuti delle richieste da lui formulate nell’atto introduttivo. Preliminarmente deve ritenersi l’impugnazione ammissibile, essendo stata formalizzata entro i due giorni dalla pubblicazione della decisione oggetto di gravame e contenendo altresì specifici motivi di impugnazione (rif. Corte Sportiva d’Appello del Veneto, in C.U. n. 33 del 06.10.2021), accompagnata entro la stessa data da un ulteriore atto, contenente l'autorizzazione all’addebito del prescritto contributo sul conto societario. Nel merito, questa Corte rileva non essere invece concludenti le doglianze incentrate sull’incertezza e/o erronea ricostruzione del fatto poiché il rapporto arbitrale - che fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ex art. 61, comma 1, CGS - evidenzia circostanze diverse da quelle evocate, dal reclamante, secondo il quale invece non vi sarebbe stato alcun comportamento ingiurioso da parte del calciatore, né alcuna mancanza di rispetto nei confronti del direttore di gara, né in occasione della prima ammonizione, né in occasione dell’ulteriore provvedimento disciplinare notificato. Ribadito che gli atti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa sulla scorta di una diversa versione dei fatti fornita dall'incolpato né attraverso dichiarazioni di testimoni, resta dunque confermata la ricostruzione degli accadimenti fornita dal direttore di gara, che ha dato analitico conto tanto di pesanti insulti a lui rivolti dal sig. BOLCIC e proferitigli dopo la notifica della seconda ammonizione, quanto dell’applauso ironico rivolto nei suoi confronti dal medesimo, una volta raggiunti dal calciatore gli spogliatoi. La sanzione di 3 (tre) giornate effettive di squalifica, in questo contesto, appare congrua e proporzionata alla condotta descritta, tenendo conto del fatto che – in disparte la sanzione minima di una giornata, di per sé derivante dalla doppia ammonizione comminata – il comportamento consistente nella condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara si vede applicata la sanzione minima di due giornate (art. 36, comma 1 lett. a) CGS); la circostanza poi che il sig. BOLCIC rivestisse il ruolo di capitano della propria squadra non depone a suo favore costituendo anzi un aggravamento della sua personale responsabilità (cfr. art. 73, comma 4 NOIF), ancorché il fatto debba essere comunque considerato nella sua globalità tenuto conto – come al riguardo del resto sottolineato dallo stesso reclamante – della “storia della carriera del giocatore”.

Il reclamo, ammissibile per le ragioni sopra esposte, va dunque rigettato nel merito, con conferma della squalifica disposta dal GST di 3 (tre) giornate effettive a carico del sig. Marco BOLCIC.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta in via preliminare la ammissibilità del gravame: − rigetta il reclamo, confermando la sanzione a carico del calciatore Marco BOLCIC nella misura della squalifica per 3 (tre) giornate effettive; − dispone il definitivo incameramento del contributo versato, da prelevarsi dal conto della reclamante. Motivazione contestuale al dispositivo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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