R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 15/11/2022 – Delibera – CS-5/2022-2023 RECLAMO della società ASD ZAULE RABUIESE (Campionato Eccellenza) in merito ai provvedimenti assunti dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. PRO GORIZIA / ASD ZAULE RABUIESE, disputata il 19.10.2022 (in C.U. n° 41 del 21.10.2022)
CS-5/2022-2023 RECLAMO della società ASD ZAULE RABUIESE (Campionato Eccellenza) in merito ai provvedimenti assunti dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. PRO GORIZIA / ASD ZAULE RABUIESE, disputata il 19.10.2022 (in C.U. n° 41 del 21.10.2022)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 41 del 21.10.2022 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, il G.S. – preso atto della sospensione della gara tra ASD Pro Gorizia e ASD Zaule Rabuiese al 7° minuto del secondo tempo “per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco dovuta ad un guasto all’impianto di illuminazione sul risultato parziale di 2-0 in favore della società ASD Pro Gorizia” – ha rimesso gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale, disponendo la ripresa della gara “a centrocampo sul dischetto del calcio d’inizio con una rimessa da parte dell’arbitro”, non avendo ravvisato responsabilità addebitabile ad alcuno, per essersi piuttosto verificata una causa di forza maggiore. Avverso tale decisione l’ASD Zaule Rabuiese ha preannunciato reclamo in data 23.10.2022 a mezzo PEC, chiedendo contestualmente la copia dei documenti su cui la pronuncia del G.S. risulta fondata. A seguito della trasmissione dei predetti documenti, avvenuta in data 24.10.2022, l’ASD Zaule Rabuiese in data 29.10.2022 ha quindi inviato, a mezzo PEC, formale reclamo chiedendo, in via principale, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 10 CGS e, per l’effetto, l’annullamento della decisione del G.S. in epigrafe indicata, con conseguente irrogazione della sanzione della sconfitta per 0 a 3 in danno dell’ASD Pro Gorizia, società ospitante ritenuta responsabile dell’accaduto; nonché chiedendo, in subordine, la ripetizione della gara dal primo minuto con punteggio di zero a zero. Si è ritualmente costituita in giudizio l’ASD Pro Gorizia con atto di controdeduzioni di data 04.11.2022, inviato con PEC di pari data, a mezzo del quale è stato chiesto il rigetto del reclamo, la conferma della decisione assunta dal G.S. e la condanna dell’ASD Zaule Rabuiese alla rifusione delle spese e competenze di lite ai sensi dell’art. 55 CGS. All’udienza del 09.11.2022, all’ora fissata per la convocazione delle parti, sono risultati presenti il Presidente dell’ASD Zaule Rabuiese, sig. Luigi Giani, assistito dall’avv. Nicola Paolini; il Presidente dell’ASD Pro Gorizia, sig. Franco Bonanno, assistito dall’avv. Alfonsodavide D’Angelo e il sig. Domingo Bianco su delega del primo. In sede di udienza i legali delle parti e le parti personalmente hanno ampiamente e motivatamente illustrato, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, le rispettive posizioni, ripercorrendo le argomentazioni svolte in atti e richiamandosi, conclusivamente, alle domande già formulate in sede di reclamo ed in sede di controdeduzioni. Nella vicenda di specie, si fa questione dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 10 CGS, dovendosi valutare se, per quanto accaduto, sussista una qualche forma di responsabilità dell’ASD Pro Gorizia, società ospitante, in relazione al guasto all’impianto elettrico che, di fatto, ha impedito la prosecuzione della gara.
La disposizione di cui all’art. 10, co. 1, CGS prevede espressamente la sanzione della perdita della gara a danno della società che possa essere ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa. Tale disposizione rappresenta uno dei precipitati normativi della riforma del CGS, in vigore dal 01.07.2019 (C.U. FIGC n. 139/A del 17.06.2019), avendo preso luogo del previgente art. 17 CGS, il quale chiamava la società a rispondere per i medesimi fatti o situazioni, anche oggettivamente. L’eliminazione, in sede di riforma, dell’inciso “anche oggettivamente” – inciso che non compare nell’attuale art. 10 CGS – non pare leggibile alla stregua della mera espunzione di un pleonasmo (sul presupposto che la responsabilità oggettiva è comunque prevista, nei casi ivi considerati, dall’art. 6, co. 2 e ss., CGS), ma risulta avere, piuttosto, una portata significante, finalizzata ad escludere dalla previsione in commento una particolare forma di responsabilità (quella oggettiva, appunto) che nel previgente assetto normativo era invece invocabile. Una siffatta lettura trova conferma anche nei precedenti giurisprudenziali formatisi al tempo del previgente art. 17 CGS, ove la responsabilità oggettiva della società non risulta ancorata alla condotta dei soggetti indicati dall’art. 6, co. 2 e ss., CGS, ma si riferisce, del tutto diversamente, ad una particolare fattispecie di responsabilità (diretta) della società stessa, che prescinde da ogni valutazione relativa alla condotta e che può essere esclusa – per quanto solitamente avviene nei casi di responsabilità oggettiva – solo al ricorrere di una causa di forza maggiore (cfr. anche il precedente di Corte Sportiva d’Appello F.V.G. in C.U. n. 82 del 05.02.2019). Sempre con riferimento al previgente art. 17 CGS è stato autorevolmente affermato che la responsabilità della società, nelle fattispecie richiamate dalla norma, sussiste “non solo nel caso in cui l’evento che ha determinato il mancato svolgimento della gara sia stato determinato da una condotta dolosa o colposa della squadra ospitante, ma anche a titolo di responsabilità oggettiva e, quindi, a prescindere da ogni accertamento sulla prevedibilità dell’evento e sulla colpevole (o dolosa) condotta della società” (Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI, decisione n. 17 del 24.06.2014). Un tanto proprio in ragione dell’inciso (“anche oggettivamente”) presente nella formulazione del previgente art. 17 CGS, poi riformato a far tempo dal 01.07.2019. L’espunzione dalla attuale formulazione dell’art 10 CGS della responsabilità oggettiva (sorretta, in epoca ante riforma, soltanto dall’inciso sopra richiamato), induce a ritenere che la responsabilità della società per i fatti o le situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara possa essere – ora – solamente di natura dolosa o colposa, sulla base dei principi generali in materia. Ciò considerato, non risultano dunque determinanti i precedenti giurisprudenziali citati in sede di reclamo dall’ASD Zaule Rabuiese, posto che gli stessi si riferiscono a dei casi decisi al tempo del previgente art. 17 CGS, il quale, come detto, chiamava le società a rispondere anche oggettivamente. Lo stesso dicasi per il precedente citato in sede di udienza dal Presidente dell’ASD Zaule Rabuiese (il quale ha riportato una vicenda analoga a quella oggi in decisione, che ha direttamente interessato la stessa ASD Zaule Rabuiese quale società ospitante). Alla luce della disposizione di cui all’art. 10 CGS, occorre invece valutare se, con riguardo alla condotta direttamente ascrivibile all’ASD Pro Gorizia, ricorra una qualche forma di responsabilità, dolosa o colposa, che possa comportare la sanzione della perdita della gara, a causa dell’interruzione della gara stessa per il guasto occorso all’impianto di illuminazione. Sul punto si rileva – in primo luogo – che è pacificamente escludibile, in capo all’ASD Pro Gorizia, la sussistenza di qualsivoglia intenzione e/o volontà diretta a causare il danno verificatosi all’impianto elettrico, al fine ipotetico di impedire appositamente lo svolgimento della gara. Oltre che irreale, una contraria affermazione rimarrebbe del tutto illogica, posto che la società ospitante stava pure conducendo la gara con il risultato di 2 a 0 al momento del verificarsi del guasto. In ogni caso, agli atti non vi è elemento alcuno che possa indurre a ritenere sussistente una condotta dolosa della predetta associazione.
La valutazione inerente ai profili – eventuali – di colpa dell’ASD Pro Gorizia involge, a giudizio della Corte, una duplice disamina: da un lato si tratta di vagliare la condotta tenuta dall’associazione nelle immediatezze del guasto; dall’altro lato si tratta di considerare se, prima del verificarsi del guasto, l’associazione sia risultata in qualche modo negligente, in ipotesi per aver trascurato l’ordinaria manutenzione dell’impianto elettrico. In relazione al primo profilo, non è dato rinvenire alcun elemento atto a prefigurare una responsabilità colposa in capo all’associazione. Ed invero, per quanto emerso in giudizio, al verificarsi del guasto i dirigenti dell’ASD Pro Gorizia si sono immediatamente attivati, (anche) chiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali hanno redatto, alle ore 22.11, un verbale di diffida dall’utilizzo dell’impianto elettrico (il guasto, per quanto evincibile dal referto del direttore di gara, si era verificato circa un’ora prima, alle ore 21.09). La diffida in questione ha evidentemente impedito all’ASD Pro Gorizia di intervenire, in ipotesi, con un generatore di corrente (detta soluzione, per altro, sarebbe risultata comunque impraticabile, per effetto della impossibilità di utilizzo dei quadri elettrici danneggiati). A fronte di tali risultanze, che trovano riscontro documentale, la lamentata assenza in loco di un tecnico specializzato, non assume rilevanza alcuna, posto che – proprio per effetto della predetta diffida – l’impianto elettrico non poteva comunque essere oggetto di intervento. Del pari irrilevante è da ritenersi il fatto che il direttore di gara non abbia indicato a referto (o in un suo eventuale supplemento) la condotta tenuta dai dirigenti della società ospitante in occasione del guasto, posto che tale condotta, nel caso di specie, è desumibile aliunde (documentazione fotografica, verbale Vigili del Fuoco) e che il referto, evidentemente, non ha alcuna efficacia probatoria sul quod non, non essendo dato escludere la sussistenza di alcuni fatti sol perché ivi non riportati. Maggiormente problematica è risultata, per contro, la valutazione della responsabilità dell’ASD Pro Gorizia in relazione alla condotta da questa tenuta prima del verificarsi del guasto, anche per il fatto che l’associazione sportiva – che, per il principio di vicinanza della prova, ben poteva esse più scrupolosa sul punto – non ha avuto cura di fornire alla Corte quei documenti che avrebbero reso certamente più agevole detta valutazione (ad esempio: una relazione tecnica relativa alla tipologia del guasto). La convenzione di affidamento all’ASD Pro Gorizia dell’impianto comunale “Stadio Bearzot”, ove si è disputata la gara (convenzione ampiamente citata in sede di controdeduzioni, ma nemmeno allegata) è stata acquisita dalla Corte in ragione degli ampi poteri di indagine e di accertamento alla stessa attribuiti dalla disposizione di cui all’art. 50, co. 3, CGS, trattandosi comunque di documento ad evidenza pubblica. Agli effetti, la predetta convenzione pone a carico del Comune di Gorizia la gestione straordinaria di tutti gli impianti presenti presso lo “Stadio Bearzot”, ivi compreso l’impianto elettrico. Dalla corrispondenza intercorsa tra l’ASD Pro Gorizia e l’Ufficio Sport del Comune di Gorizia è dato evincere che, a fronte della segnalazione dell’accaduto da parte dell’associazione sportiva (la quale, richiamandosi ad un incendio al quadro elettrico, ha richiesto un intervento di “manutenzione straordinaria”), il Comune si è effettivamente attivato per il ripristino della funzionalità dell’impianto, senza nulla obiettare al riguardo. E’ da intendersi, per un tanto, che il guasto non possa essere ricondotto ad un difetto di manutenzione ordinaria, sibbene ad un evento – pure non adeguatamente precisato dal punto di vista tecnico – estraneo alla sfera di controllo dell’associazione sportiva. Diversamente, l’Ente pubblico avrebbe eccepito il difetto di competenza in ordine all’intervento di riparazione richiesto. Non si ritiene, in questa sede, di attribuire particolare rilevanza alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Direttore Generale dell’ASD Pro Gorizia, non solo per il fatto che esse non hanno alcun valore confessorio in ordine alla responsabilità per l’accaduto, ma anche per il fatto che dette dichiarazioni si riferiscono – generalmente – alla vetustà dell’impianto elettrico di proprietà comunale.
Si deve anche considerare che la vicenda si è verificata nell’ambito del campionato dei dilettanti (per altro in orario di gara indicato dalla Federazione e non liberamente scelto dalla società ospitante), al quale partecipano società che dispongono di mezzi e risorse limitate e che non sono tenute ad assicurare la presenza di personale specialistico o di strutture sussidiarie di emergenza per garantire il regolare svolgimento della gara, qualora siano utilizzatrici di un impianto apparentemente in regola e funzionante (cfr., ancora, Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI, decisione n. 17 del 24.06.2014). Nella vicenda di specie, quindi, non risulta ravvisabile alcuna condotta dolosa o colposa dell’ASD Pro Gorizia, che possa determinare l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 10 CGS, considerato – in definitiva – che: (a) il guasto all’impianto è stato improvviso e grave; (b) i responsabili della società si sono attivati immediatamente, chiedendo pure l’intervento dei Vigili del Fuoco; (c) non si è resa possibile alcuna azione di ripristino della funzionalità dell’impianto nelle immediatezze del guasto, stante la diffida ricevuta dagli stessi Vigili del Fuoco; (d) è ragionevole ritenere, anche secondo la nota regola del “più probabile che non”, che si sia trattato di un guasto non connesso ad un difetto di ordinaria manutenzione, posto che, diversamente, il Comune di Gorizia non sarebbe intervenuto in sede di riparazione senza nulla eccepire. Ne deriva che la domanda proposta in via principale dall’ASD Zaule Rabuiese, con la quale si chiede l’annullamento dell’impugnata decisione del GST e, per l’effetto, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 in danno della società ospitante, è da reputarsi infondata, non risultando sussistente, nel caso di specie, la responsabilità richiamata dall’art. 10 CGS. Del pari infondata è da reputarsi la domanda proposta dall’ASD Zaule Rabuiese in via di subordine, con la quale si chiede “la ripetizione integrale della gara dal primo minuto con punteggio di zero a zero”. Ed invero, ai sensi dell’art. 33, co. 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 CGS devono essere proseguite per i soli minuti non giocati. Non si ritiene, infine, fondata la domanda dell’ASD Pro Gorizia in punto di condanna alla rifusione delle spese ai sensi dell’art. 55 CGS. Un tanto non solo perché il reclamo dell’ASD Zaule Rabuiese non è risultato inammissibile, manifestamente infondato o temerario (essendo anzi ben motivato ed argomentato), ma anche perché la vertenza ha involto una questione particolare, che ha imposto alla Corte una valutazione comunque complessa.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenutane l’infondatezza: − rigetta il reclamo, per l’effetto confermando le decisioni assunte dal GST nel proprio provvedimento, disponendo “che la gara – sospesa al 7° minuto del secondo tempo – dovrà essere ripresa a centrocampo sul dischetto del calcio d’inizio con una rimessa da parte dell’arbitro”, a partire dal minuto di sospensione; − dispone il definitivo addebito del contributo, compensando integralmente e per il resto le spese tra le parti. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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