C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 28/10/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI CERVETERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE GARA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.45 LND DEL 07/09/2022 (Gara: ANZIO CALCIO 1924 – CITTA DI CERVETERI del 04/09/2022 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 82 del 11/10/2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI CERVETERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE GARA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.45 LND DEL 07/09/2022 (Gara: ANZIO CALCIO 1924 – CITTA DI CERVETERI del 04/09/2022 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 82 del 11/10/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ha avanzato gravame avverso la sanzione di ripetizione della gara decisa dal Giudice Sportivo che così aveva provveduto rilevando come l’ammonizione al calciatore Andrea Paoloni della ASD Città di Cerveteri – a seguito della quale l’arbitro comminava l’espulsione dello stesso per somma di ammonizioni – fosse stata in realtà la prima ammonizione, avendo il direttore di gara precedentemente ammonito Fabio Aglietti, altro tesserato dell’odierna reclamante, qualificando quindi l’espulsione come errore tecnico. Con ampio e articolato gravame, l’appellante rilevava come nel referto di gara fosse indicato come destinatario della prima sanzione il giocatore poi espulso e che solo nelle annotazioni veniva indicato l’errore di persona per il quale la giurisprudenza sportiva esclude il configurarsi di errore tecnico. La società reclamante, inoltre, sottolineava come il calciatore espulso fosse un proprio tesserato e che quindi la stessa ASD Città di Cerveteri fosse stata danneggiata da un eventuale errore arbitrale. Dette censure venivano reiterate in sede di audizione dal difensore della reclamante che concludeva chiedendo la conferma del risultato ottenuto sul campo. La Corte disponeva quindi l’audizione in sede di supplemento di referto dell’arbitro il quale descriveva come, a seguito dell’espulsione del calciatore Andrea Paoloni nel primo tempo, egli stesso si confrontava con i propri assistenti durante l’intervallo e, verificando anche le fotografie dei tesserini dei calciatori, si rendeva conto che la prima ammonizione era stata comminata a un calciatore diverso dal sig. Paoloni che veniva poi espulso per somma di ammonizioni. Non potendo quindi emendare il proprio errore si determinava a concludere la partita. Alla luce di quanto esposto dal direttore di gara in sede di supplemento di referto, il reclamo deve essere rigettato, non avendo avuto la gara regolare svolgimento tecnico. L’ampia giurisprudenza citata dalla reclamante, infatti, si riferisce precipuamente allo scambio di persona su chi sia stato l’autore dell’infrazione che viene sanzionata dal direttore di gara. Così, se il direttore di gara avesse ritenuto che il fallo imprudente che portava alla prima ammonizione fosse stato compiuto – in luogo dell’effettivo autore Fabio Aglietti – dal sig. Paoloni a cui veniva mostrato il cartellino giallo, allora non si sarebbe trattato di errore tecnico, ma, appunto di uno scambio di persona da inquadrarsi nell’errore di valutazione dell’arbitro che mai può dar luogo alla ripetizione della gara, così come altri errori che egli può compiere (come convalidare un gol in fuorigioco). Nel caso di specie, invece, l’arbitro aveva identificato il sig. Aglietti come autore del fallo imprudente e lo aveva ammonito risultando quindi l’ammonizione poi comminata al sig. Paoloni come il primo provvedimento ad egli diretto che non poteva quindi mai portare all’espulsione dal terreno di gioco. Si è trattato, quindi, non di uno scambio di persona su chi fosse l’autore della violazione ma di un vero e proprio errore sull’esecuzione della sanzione già comminata (la prima ammonizione) e quindi dell’applicazione del regolamento di gioco con conseguente configurabilità dell’errore tecnico da parte del direttore di gara. La stessa circostanza che il calciatore ingiustamente espulso fosse militante nella società reclamante che poi ha conseguito risultato vincente nella gara non è rilevante per decidere il caso. Detta evenienza non può mutare l’accertamento dell’irregolarità dell’arbitraggio e quindi dello svolgimento tecnico della gara che avrebbe potuto avere una storia completamente diversa – più positiva ma anche più negativa per la ASD Città di Cerveteri – con il sig. Paoloni in campo. Peraltro, l’errata espulsione è stata disposta durante il primo tempo, dal ché non può nemmeno ritenersi come ininfluente sul risultato finale, come se fosse avvenuta pochi secondi prima del termine della gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA Di

respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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