C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 30/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE BORBONE MATTEO (SSDARL TIVOLI CALCIO 1919), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.67 SGS DEL 24/11/2022 (Gara: FIANO ROMANO – TIVOLI CALCIO 1919 del 19/11/2022 – Under 16 Regionale Eccellenza Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 176 del 16/12/2022

RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE BORBONE MATTEO (SSDARL TIVOLI CALCIO 1919), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.67 SGS DEL 24/11/2022 (Gara: FIANO ROMANO – TIVOLI CALCIO 1919 del 19/11/2022 – Under 16 Regionale Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 176 del 16/12/2022

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini gli esercitanti la potestà genitoriale sul minore Borbone Matteo hanno impugnato la delibera in oggetto che aveva comminato al calciatore la squalifica sino al 31-12-2026 per aver colpito l’Arbitro con uno schiaffo al volto, provocando forte dolore ed aver colpito la mano dello stesso benchè trattenuto. Assume il tesserato reclamante che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata rispetto all’occorso in quanto il gesto attribuito al calciatore dovrebbe essere considerato come fortemente irriguardoso ma non violento e sostanzialmente fortuito in quanto il giovane calciatore non avrebbe voluto colpire il direttore di gara e l’impatto sarebbe stato fortuito. Inoltre con dovizia di citazioni di precedenti decisioni di altri collegi giudicanti il reclamante mette a confronto la decisione impugnata, di oltre quattro anni di squalifica, con altre relative a gesti di violenza consumata che avevano causato ben altre conseguenze rispetto a quelle subite nella fattispecie dal direttore di gara. Infatti nella specie l’Arbitro si era recato dopo la gara, svoltasi a Fiano Romano, presso l’Ospedale di Rieti dove era stato trovato affetto da una iperemia al volto con prognosi di due giorni. Faceva infine rilevare come il giovane avesse chiesto immediatamente scusa al direttore di gara a cui aveva indirizzato una lettera di scuse. Dalla lettura del referto di gara emerge chiaramente come non si sia trattato di un gesto fortuito ma di una protesta violenta con percosse al direttore di gara. Va quindi applicata alla fattispecie la disposizione regolamentare che applica alla fattispecie la sanzione minima di due anni di squalifica, considerando che il gesto violento ha causato lesioni al direttore di gara certificate da referto rilasciato da struttura pubblica. Ciò detto va però considerato che effettivamente la sanzione concretamente irrogata non appare congrua per eccesso rispetto alle effettive modalità e conseguenze del gesto. Riguardo alle modalità si deve rilevare come lo schiaffo al volto, pur potendo causare delle lievi lesioni, non è idoneo, in astratto, a causare conseguenze gravi alla parte offesa. Tanto è vero che, anche nella specie, le lesioni refertate dal pronto soccorso sono state lievissime, due giorni di prognosi, e fissate nella misura minima accertabile in quella sede. Va quindi detto che quando il regolamento fissa una misura minima della sanzione le sanzioni vanno parametrate partendo da tale misura per le violazioni più lievi in quanto, diversamente agendo, si avrebbe il risultato non equo di dover applicare a fatti ben più gravi sanzioni identiche od appena superiori a quelle più lievi. I precedenti citati nel ricorso, infatti, hanno correttamente applicato a fatti obiettivamente più gravi sanzioni minori proprio per rispettare quei principi di adeguatezza e gradualità che sono prioritari nell’irrogazione di sanzioni disciplinari. Nella specie va quindi applicata la sanzione minima edittale e la squalifica concretamente irrogata va attenuata, rispetto al minimo edittale, considerando sia la giovanissima età del tesserato, sia il sincero pentimento manifestato. La sanzione va quindi fissata, come da dispositivo, applicato il minimo edittale con la concessione delle attenuanti generiche previste dal regolamento. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva Territoriale

DELIBERA Di

accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Borbone Matteo al 24/08/2024. Il contributo va restituito.

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