C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 30/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.86 C5 DEL 3/11/2022 (Gara: GAP SSD ARL – UP CALCIO A 5 del 29/10/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.86 C5 DEL 3/11/2022 (Gara: GAP SSD ARL – UP CALCIO A 5 del 29/10/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

Con reclamo ritualmente inviato, la società Gap SSD ARL ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico l’ammenda di € 500,00, per il comportamento dei propri sostenitori che avevano rivolto ad uno degli Arbitri di sesso femminile insulti di natura sessista. La reclamante deduce l’ingiustizia della sanzione che, a suo parere, non sarebbe sorretta dalle circostanze di fatto descritte nel referto arbitrale avverso le quali fornisce una ricostruzione del tutto diversa. Sentita dalla Corte, la società ha ribadito le sue lagnanze, affermando che gli insulti sessisti non si sarebbero verificati e, comunque, non sarebbero stati percepiti, risultando comunque del tutto isolati e frutto, eventualmente, di pochi e non individuati soggetti. Dalla lettura del referto arbitrale emerge una discrepanza tra quanto riportato dall’Arbitro effettivo n.1 e quanto riportato dall’Arbitro Effettivo n. 2, il primo attribuisce a sostenitori di entrambe le società la responsabilità degli insulti sessisti di cui è stata fatta oggetto la collega, mentre la seconda, colpita dal comportamento inqualificabile, attribuisce nel primo tempo ai soli sostenitori della società di casa gli insulti sessisti a suo carico. Ciò premesso ed accertato che gli insulti sessisti vi sono stati, non è certo che gli stessi siano stati lanciati dai soli sostenitori della squadra di casa e nel contrasto tra le versioni dei due direttori di gara prevale quella dell’Arbitro effettivo n.1 che invece li attribuisce ad entrambi. La sanzione va quindi solo lievemente attenuata anche in considerazione del fatto che si tratta della prima violazione di tal genere addebitata alla società reclamante, e va fissata come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva Territoriale

DELIBERA Di

accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 300,00. Il contributo va restituito.

 

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