C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 11/11/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FOCARACCIO SANTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD ACCADEMIA CALCIO SABINA SL, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ ASD ACCADEMIA CALCIO SABINA SL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 11 del 29/07/2022

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FOCARACCIO SANTINO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD ACCADEMIA CALCIO SABINA SL, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ ASD ACCADEMIA CALCIO SABINA SL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 11 del 29/07/2022

Con atto Prot. 469/556pfi 21-22/PM/ps la Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento dei seguenti soggetti: - il sig. Focaraccio Santino, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Accademia Calcio Sabina SL, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; - la società ASD Accademia Calcio Sabina SL; per rispondere: - il sig. Focaraccio Santino, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Accademia Calcio Sabina SL ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della predetta società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 12.11.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Accademia Calcio Sabina SL, sottoscritto unitamente ai propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera CRL 131 LND/2 non veritiera, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere; - la società ASD Accademia Calcio Sabina SL a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Focaraccio Santino così come descritti nel precedente capo di incolpazione. In particolare l’Organo requirente esponeva che, a seguito di segnalazione pervenuta dagli uffici federali, si era accertato che il calciatore in questione aveva sottoscritto il tesseramento per la F.I.G.C. unitamente ai suoi genitori dichiarando di non essere mai stato tesserato per federazioni estere, mentre la Federcalcio argentina, successivamente, aveva fatto pervenire una nota che attestava come, invece, il giovane fosse stato tesserato pochi mesi prima per una squadra giovanile affiliata con tale federazione. Da tali fatti, accertati documentalmente, scaturiva quindi l’ipotesi di violazione regolamentare descritta nell’atto di deferimento. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone comunicazione formale alle parti. Alla riunione comparivano i deferiti, assistiti dal difensore. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’affermazione di responsabilità nei confronti di tutti i deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni per il calciatore Focaraccio squalifica per quattro gare effettive, per la società ammenda di euro 500,00. La difesa dei deferiti ha richiesto il proscioglimento della società che aveva fatto tutto quanto nelle sue possibilità per acquisire notizie sul tesseramento precedente del calciatore, ottenendo dallo stesso l’assicurazione di non essere mai stato tesserato all’estero. Il calciatore ha protestato la sua buona fede in quanto, a causa della pandemia non aveva di fatto mai giocato in Argentina e, quindi, riteneva di non essere mai stato tesserato. Ritiene il Tribunale che i fatti contestati siano accertati “per tabulas” in quanto sono in atti sia la dichiarazione, rivelatasi mendace, del calciatore, sottoscritta anche dai genitori in quanto minore, sia l’attestazione della Federazione Argentina sulla preesistenza del tesseramento. In termini di sanzione da applicare va però rilevato che si trattava, all’atto della dichiarazione, di un calciatore non ancora dodicenne e quindi non in età di attività agonistica e che, per l’età e la complessità delle operazioni di tesseramento e di passaggio tra federazioni estere, il dolo deve considerarsi di gran lunga attenuato anche se non totalmente eliso. Appare quindi congruo fissare la sanzione per il calciatore come da dispositivo. Per quanto attiene alla società non può aderirsi alla tesi difensiva di assoluta incolpevolezza in quanto il sodalizio sportivo non può esimersi dall’operare tutti i controlli per evitare irregolarità del tesseramento che, nella fattispecie, non sono stati completi ed efficaci considerando la conclusione dell’iter amministrativo che ha decretato l’annullamento. Anche in questo caso la sanzione va fissata in termini attenuati rispetto al petitum dell’accusa in quanto entrano in gioco le medesime considerazioni che hanno già motivato la sanzione attenuata per il calciatore. Tutto ciò premesso il Tribunale

DELIBERA Di

ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Focaraccio Santino, squalifica per n.1 gara; - A.S.D. Accademia Calcio Sabina SL, ammenda di euro 200,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

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