C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 30/11/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RAPETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELL’ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. ALESSANDRO RUZZA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 27 E 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 27 E 37 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ANCHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL “CODICE DI CONDOTTA PER ALLENATORI, DIRIGENTI E MEMBRI DELLO STAFF – FIGC SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO – TUTELA DEI MINORI”, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 62 del 23/09/2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RAPETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELL’ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. ALESSANDRO RUZZA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 27 E 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 27 E 37 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ANCHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL “CODICE DI CONDOTTA PER ALLENATORI, DIRIGENTI E MEMBRI DELLO STAFF - FIGC SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO - TUTELA DEI MINORI”, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 62 del 23/09/2022

Letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 628pfi21-22, avente ad oggetto: “Presunta condotta antiregolamentare posta in essere da un tecnico allo stato degli atti non identificato in occasione della gara Polisportiva Nuova Lunghezza – ASD Lodigiani Calcio 1972 del 12 Marzo 2022”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata al sig. Giuseppe Rapetti, all’epoca dei fatti Presiedente dotato dei poteri di rappresentanza della società Pol. D. Nuova Lunghezza, al sig. Alessandro Ruzza, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la società Pol. D. Nuova Lunghezza, nonché alla società Pol. D. Nuova Lunghezza; Viste le dichiarazioni rese dal sig. Giuseppe Rapetti in data 26 agosto 2022 in occasione dell’audizione dallo stesso richiesta all’esito della notifica delle Comunicazione di Chiusura delle Indagini; Considerato, altresì, che l’indagine espletata dalla Procura Federale abbia fornito pieno riscontro probatorio dei fatti; Per tutto quanto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Rapetti Giuseppe, Presidente all’epoca dei fatti della società Pol.D. Nuova Lunghezza, il sig. Alessandro Ruzza, Dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti della società Pol.D. Nuova Lunghezza, oltre che la stessa società Pol.D. Nuova lunghezza. Alla riunione fissata dal Tribunale Federale Territoriale del 22 settembre 2022 era presente la Procura Federale, rappresentata dall’Avv. Capolupo, così come era presente l’Avv. Rando, in rappresentanza della società Pol.D. Nuova Lunghezza e del sig. Rapetti Giuseppe, presidente della stessa. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento. La stessa Procura non riteneva altresì valide le valutazioni riportate nelle memorie difensive trasmesse, nei modo e nei tempi previsti, dal difensore della società Nuova Lunghezza e del presidente Rapetti, che verrebbero anzi confutate dalle varie dichiarazioni rilasciate in fase di indagine dai soggetti ascoltati e, pertanto, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e, per l’effetto, che fossero sanzionati come segue: - Al sig. Ripetti Giuseppe, n.6 (sei) mesi di inibizione; - Al sig. Ruzza Alessandro, n.12 (dodici) mesi di inibizione; - Alla società Pol.D. Nuova Lunghezza, euro 1000,00 di ammenda. L’Avv. Rando, di contro, affermava che il sig. Ruzza sta seguendo tutto il percorso previsto per diventare allenatore e che, nel mentre, ha collaborato con la società Nuova Lunghezza, ma senza svolgere in realtà le mansioni di tecnico. Ritiene, in ogni modo, le richieste avanzate dalla Procura, eccessive rispetto ai fatti realmente accaduti ed alle violazioni addebitate al Ruzza. Considera, infine, che ci siano le attenuanti per la riduzione della pena, dato che dagli atti emerge chiaramente che il Ruzza era, solo ed esclusivamente, un dirigente accompagnatore. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando elementi utili e validi per un eventuale proscioglimento dei deferiti, ma ritenendo di poter in ogni modo rivedere le richieste avanzate dalla Procura Federale, per riportarle nei parametri solitamente usati per casi simili

DELIBERA Di

ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Rapetti Giuseppe, inibizione per n.3 mesi; - Ruzza Alessandro, inibizione per n.6 mesi; - Pol.D. Nuova Lunghezza, ammenda di euro 500,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

 

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