C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 01/09/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI FRANCO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SSD G.S. SAN PIO X, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ SSD G.S. SAN PIO X A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, E DELL’ART. 25, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 11 del 29/07/2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI FRANCO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SSD G.S. SAN PIO X, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ SSD G.S. SAN PIO X A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, E DELL’ART. 25, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 11 del 29/07/2022

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma inviava, in data 22/02/2022, una segnalazione alla Procura Federale, trasmettendole il referto della gara S. Pio X – Real Fiumicino (Calcio a 5 Femminile Serie D) del 18/02/2022, completo delle relative distinte di gara e stralcio del Comunicato Ufficiale n. 72 emesso dal Comitato Regionale Lazio in data 23/02/2022. Nel corso dell’attività istruttoria la Procura acquisiva la seguente ulteriore documentazione: - Foglio censimento della società SSD G.S. San Pio X per la stagione sportiva 2021-2022; - Foglio censimento della società ASCD Real Fiumicino per la stagione sportiva 2021-2022; - Verbale di audizione dell’arbitro dell’incontro di cui in premessa, oltre dei seguenti soggetti tesserati delle due compagini: Francesca Frattali (calciatrice del Real Fiumicino); Marcello Calabrese (dirigente del Real Fiumicino); Giuseppe Di Franco (dirigente del San Pio X); Alfonso Maresca (dirigente del Real Fiumicino); Enrico Leopardo (dirigente del San Pio X). Dalle dichiarazioni rese dai predetti soggetti emergeva che al termine del primo tempo della gara S. Pio X – Real Fiumicino del 18/02/2022, nella zona antistante gli spogliatoi, si verificava un parapiglia che coinvolgeva dirigenti e calciatori delle due squadre; durante tale trambusto la CRL 36 LND/2 calciatrice Francesca Frattali veniva colpita al sopracciglio destro dal Sig. Giuseppe Di Franco, dirigente della squadra avversaria. Per tali motivi la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale: - il sig. Giuseppe Di Franco, all’epoca dei fatti dirigente della SSD G.S. San Pio X per violazione degli artt. 4, comma 1 e 39 del C.G.S. per aver tenuto una condotta violenta e gravemente antisportiva nei confronti della calciatrice avversaria Francesca Frattali colpendola, nel corso di una discussione sorta nella zona antistante gli spogliatoi, con un colpo al sopracciglio destro; - la SSD G.S. San Pio X, a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 6, comma 2 e 25 comma 6 del C.G.S., per gli atti e comportamenti, posti in essere dal sig. Giuseppe Di Franco. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 28/07/2022, era presente la Procura Federale, mentre nessuno era presente per i deferiti, né pervenivano memorie difensive al riguardo. La Procura si riportava all’atto di deferimento chiedendo l’accoglimento dello stesso con l’applicazione dell’inibizione di 4 mesi per il Sig. Giuseppe Di Franco e dell’ammenda di euro 900 per la SSD G.S. San Pio X. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento ed in particolare i verbali di audizione dei soggetti coinvolti, accerta la responsabilità dei deferiti; conferma l’entità della sanzione a carico del dirigente, mentre ritiene che l’ammenda inflitta alla società debba essere rivista per parametrarla ad analoghe fattispecie. Pertanto, visto quanto sopra,

DELIBERA Di

ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Di Franco Giuseppe, inibizione per mesi 4; - SSD G.S. San Pio X, ammenda di euro 500,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it