C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 15/09/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRACAJ KRISTI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD POMEZIA CALCIO 1957, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F. 22 E DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 10 del 22/07/2022
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRACAJ KRISTI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD POMEZIA CALCIO 1957, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F. 22 E DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 10 del 22/07/2022
Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “la richiesta di tesseramento del sig. Miracaj Kristi, nella quale si dichiarava che lo stesso calciatore non era mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere”; Vista la non veridicità della comunicazione, che emerge in modo incontrovertibile dalla comunicazione inviata alla F.I.G.C. in data 08.02.2022 dalla Federazione Albanese, con la quale si attesta che il calciatore è stato tesserato dall'1/11/17 al 22/7/2020 per la società Vllaznia U15A; Considerato altresì che l’indagine espletata dalla Procura Federale ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti. Per tutto quanto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale territorialmente competente il Sig. Miracaj Kristi, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Pomezia Calcio 1957 nonché la società ASD Pomezia Calcio 1957. All’udienza fissata per il 21.07.2022 era presente la Procura Federale, rappresentata dall’Avv. Boscarino, mentre nessuno era presente per i deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi integralmente al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e, per l’effetto, che fossero sanzionati come segue: - Al sig. Miracaj Kristi, n. 4 (quattro) giornate di squalifica; - Alla Società ASD Pomezia Calcio 1957, Euro 500,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento prodotti dalla Procura, evidenzia che la responsabilità dei deferiti è accertata documentalmente. Non riscontrando altresì elementi utili ad una possibile assoluzione dei soggetti deferiti, e ritenendo congrua la richiesta avanzata dalla Procura
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Miracaj Kristi, squalifica per n.4 gare; - A.S.D. Pomezia Calcio 1957, ammenda di euro 500,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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