C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo presentato da ASD Nuova Oregina, avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 20 del 10 novembre 2022. Gara: Cornigliano Calcio – ASD Nuova Oregina (Seconda Cat. Girone C) del 6 novembre 2022.

Reclamo presentato da ASD Nuova Oregina, avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 20 del 10 novembre 2022.  Gara: Cornigliano Calcio – ASD Nuova Oregina (Seconda Cat. Girone C) del 6 novembre 2022.

La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dott. Eugenio Marcenaro (Presidente), Avv. Barbara Costantino e Avv. Alessio CHIARLA nella riunione del 23 novembre 2022 ha pronunciato la seguente sentenza: Con atto di reclamo la società ASD Nuova Oregina ha impugnato la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicata con C.U. n. 20 del 10 novembre 2022, con la quale il G.S. infliggeva la sanzione della disputa di n. 5 gare a porte chiuse, l’ammenda di euro 100,00 e la sanzione dell’inibizione al dirigente della reclamante società, sig. Lo Piano Fabio, fino al 30/06/2023. La decisione del G.S. traeva origine dal referto arbitrale dalla lettura del quale si evinceva che, “per tutta la durata del secondo tempo, un gruppo di circa venti sostenitori della società Nuova Oregina, situati all'altezza della linea mediana e muniti di striscioni e strumenti a percussione, intonavano a ripetizione continua nei confronti del Direttore di Gara cori ingiuriosi, minacciosi, razzisti e omofobi, indirizzando altresì nei suoi confronti fischi, ululati e altri versi animaleschi. Al 20' del secondo tempo, inoltre, il Sig. Lo Piano Fabio, qualificato in distinta dalla società Nuova Oregina quale Dirigente Accompagnatore, dopo essere stato espulso, oltre a rivolgere al Direttore di Gara espressioni ingiuriose, si rivolgeva ai summenzionati sostenitori della propria società "aizzandoli" a proseguire, e quindi incentivandone il comportamento”. Sentito sul punto il ddg, lo stesso riferiva che dagli spalti, in prossimità della zona in cui erano assiepati i sostenitori della società qui reclamante, provenivano degli improperi e delle espressioni irriguardose nei confronti della direzione di gara per come indicati a referto. Il ddg specificava ulteriormente che dette offese si concentravano esclusivamente in alcuni frangenti della seconda frazione di gioco e non per l’intera durata della stessa. Già di per sé questo risulta essere un elemento da tenere in considerazione al fine di poter valutare una seria ipotesi di riduzione della sanzione comminata dal G. S.. Sempre a seguito del colloquio tenuto con ddg emergeva chele frasi in questione provenivano da un settore degli spalti in cui erano radunati i tifosi della Nuova Oregina ma non vi è stata una specifica e certa individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili di tali espressioni irriguardose. Con ciò, restando sicuramente censurabile il comportamento descritto dal ddg, occorre considerare che determinate espressioni, seppur passibili di estremo biasimo, pur avendo una connotazione discriminatoria non debbano necessariamente ed obbligatoriamente essere meritevoli di pena esemplare e di estensione così ampia per come commisurata dal G.S.. Per quanto sopra, proprio per dimensione ed effettiva percezione reale del fenomeno, la portata afflittiva della condotta qui in esame può ritenersi ridimensionata rispetto all’iniziale interpretazione. Quanto sin qui considerato deve valere sia in riferimento alla sanzione relativa all’obbligo di disputare le gare a porte chiuse sia riguardo all’inibizione del dirigente della società reclamante, sig. Lo Piano Fabio, il quale vero è che proferiva frasi irriguardose nei confronti del ddg, e per questo veniva espulso a seguito di doppia ammonizione, ma non vi è prova inconfutabile che nel lasciare il terreno di gioco teneva un comportamento diretto a fomentare i sostenitori della Nuova Oregina ad infierire sul ddg in virtù della decisione appena presa nei propri confronti. Infine deve essere considerata proporzionata per quanto accaduto la sanzione di euro 100 di ammenda comminata alla ASD Nuova Oregina in quanto, a prescindere dalla intensità ed alla portata offensiva di certe espressioni, le società sportive hanno l’obbligo di vigilare e se del caso intervenire prontamente ogniqualvolta vengano poste in essere determinate condotte.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società ASD Nuova Oregina avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 20 del 10 novembre 2022, riduce ad una le gare da disputarsi a porte chiuse, riduce a mesi 1 l’inibizione del sig. Lo Piano Fabio e conferma l’ammenda di euro 100,00 in capo alla società ASD Nuova Oregina. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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