C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo presentato della Società G.S.D. Riccò Le Rondini avverso provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 35 del 17 NOVEMBRE 2022, con il quale è stato squalificato per tre gare effettive il calciatore Nicolò DE VITA.

Reclamo presentato della Società G.S.D. Riccò Le Rondini avverso provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 35 del 17 NOVEMBRE 2022, con il quale è stato squalificato per tre gare effettive il calciatore Nicolò DE VITA.

Il Giudice Sportivo ha inflitto una sanzione pari a tre gare di squalifica al calciatore Nicolò De Vita in quanto, dopo essere stato espulso per aver impedito una chiara occasione di rete, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un’espressione gravemente ingiuriosa. La società G.S.D. Riccò Le Rondini ha proposto rituale reclamo avverso detto provvedimento, deducendo che il tesserato ha riferito una sola frase ingiuriosa all’arbitro e non gravemente ingiuriosa, come invece riferito dal Giudice Sportivo e ne chiede dunque la riduzione a due giornate di squalifica. Dal referto arbitrale si evince che il tesserato De Vita rivolgeva al ddg prima di lasciare il terreno di gioco la seguente frase: “ vai a cagare”. Questa Corte, pertanto, ritiene pacifica la ricostruzione dei fatti effettuata dal Primo Giudice, il quale ha ben compendiato nel proprio provvedimento il contenuto del referto arbitrale. Ciononostante, in relazione alla quantificazione della sanzione, Questa Corte ravvisa l’opportunità di operare una diminuzione della stessa, in considerazione della limitata offensività della frase pronunciata dal tesserato prima di lasciare il campo da gioco, all’indirizzo del ddg, non accompagnata da alcun comportamento minaccioso o sproporzionato.

Per tali ragioni,

 la Corte Sportiva d’Appello in accoglimento del reclamo proposto dalla società G.S.D. Riccò Le Rondini delibera di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Nicolò DE VITA da tre a due (2) gare di squalifica. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

 

 

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