C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/12/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società CA’ DE RISSI SG avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 25 del 29 novembre 2022 (gara: BORGORATTI – CA’ DE RISSI SG del 20 novembre 2022 – Juniores U 19).

in merito al ricorso proposto dalla società CA’ DE RISSI SG avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 25 del 29 novembre 2022 (gara: BORGORATTI – CA’ DE RISSI SG del 20 novembre 2022 – Juniores U 19).

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 Con C.U. n. 25 del 29 novembre 2022 venivano pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo Provinciale oggetto di impugnazione da parte dalla società CA’ DE RISSI SG. Più precisamente, in data 4 dicembre 2022, la società reclamante faceva pervenire atto di reclamo avverso il provvedimento di cui sopra. Il reclamo è inammissibile. Ai sensi del secondo comma dell’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Ai sensi del terzo comma dell’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere depositato entro i successivi cinque giorni. I termini del procedimento sono, ai sensi del comma sesto dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, perentori. Nel caso di specie, pertanto, essendo le decisioni del Primo Giudice state pubblicate in data 29 novembre 2022, il reclamo avrebbe dovuto essere preceduto da formale preannuncio entro il 1 dicembre 2022. In tale situazione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del reclamo, con conseguente necessità di procedere all’incameramento della tassa di reclamo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Collegio Feriale, dichiara inammissibile il preannuncio di reclamo proposto dalla società CA’ DE RISSI SG. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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