C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22.12.2022 – Delibera – gara del 7/12/2022 PLODIO 1997 – ATLETICO ARGENTINA

gara del 7/12/2022 PLODIO 1997 - ATLETICO ARGENTINA

 Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società PLODIO, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento in questi casi; Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società ATLETICO ARGENTINA non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i presenti; Rilevato inoltre che la società ATLETICO ARGENTINA aveva altresì rinunciato, non presentandosi, alle gare ATLETICO ARGENTINA - AURORA CALCIO del 09.10.2022 e S. FILIPPO NERIYEPP ALBENGA - ATLETICO ARGENTINA del 20.11.2022; Visto il combinato disposto dell'art. 53 delle NOIF e dell'art 10, comma 4 del CGS, che prevede, per le Società che rinunciano alla disputa di una gara, la sanzione della perdita della stessa per 0-3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica; Viste le sanzioni quale seconda rinuncia previste dal CU 1 LND punto III DISPOSIZIONI GENERALI - 3) AMMENDE PER RINUNCIA (pag. 37)

Dispone:

di infliggere alla società ATLETICO ARGENTINA le sanzioni della perdita della stessa per 0-3 in favore della società PLODIO e dell'ammenda di Euro 600,00 (centocinquanta/00) - Terza rinuncia;  la penalizzazione di un punto in classifica.

 

 

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