C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/12/2022 – Delibera – Deferimento della società ASD FOOTBALL CLUB BOGLIASCO e del suo tesserato, Riccardo A. PESCE, procedimento disciplinare iscritto al n. 759 pfi21-22, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito a condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal calciatore sig. Riccardo Andrea PESCE all’interno dello spogliatoio della propria squadra in data antecedente al 7.10.2021”.
Deferimento della società ASD FOOTBALL CLUB BOGLIASCO e del suo tesserato, Riccardo A. PESCE, procedimento disciplinare iscritto al n. 759 pfi21-22, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito a condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal calciatore sig. Riccardo Andrea PESCE all’interno dello spogliatoio della propria squadra in data antecedente al 7.10.2021”.
Il Signor Riccardo A. PESCE è stato deferito dinnanzi a Questo Tribunale per avere, al termine di un allenamento della propria squadra, lanciato le scarpe da calcio del compagno di squadra sig. Gabriele GANDOLFI sotto il getto d’acqua della doccia mentre quest’ultimo si stava lavando, lasciando nel contempo in maniera repentina lo spogliatoio.
Prima dello svolgimento dell’udienza dinnanzi a Questo Tribunale, il deferito minorenne – alla presenza della madre esercente la responsabilità genitoriale e del difensore cui è stata conferita procura speciale – ha concordato, ai sensi dell’art. 127 C.G.S., l’applicazione della sanzione nella misura di due gare di squalifica. Questo Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di talché ne dichiara l’efficacia. Per quanto attiene la società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO la Procura Federale ha richiesto l’applicazione della sanzione di € 300,00 di ammenda. In merito a tale richiesta, è opportuno svolgere alcune considerazioni. I fatti oggetto del presente procedimento sono evidentemente connessi con quelli relativi al procedimento disciplinare n. 433 pfi 21-22 a carico di Samuele LUCA’ e Alessio LETI, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ai fatti accaduti al calciatore Riccardo Andrea Pesce, tesserato per la società ASD Football Club Bogliasco, al quale venivano sottratte le scarpe all’interno dello spogliatoio e gli venivano riconsegnate il giorno successivo, dall’allenatore della Società, in condizione talmente degradate da non poter essere più utilizzate”. Procedimento, questo, già scrutinato da parte di Questo Tribunale in diversa composizione e sul quale vi è stata pronuncia definitiva da parte della Corte Federale d’Appello con sentenza n. 15/CFA/2022-2023. In detta sede, per la condotta dei propri tesserati, la società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO è già stata condannata all’ammenda nella misura di € 400,00. Come si è detto, peraltro, i fatti oggetto del menzionato procedimento sono connessi con quelli per i quali si procede, in quanto la condotta del Signor PESCE ha costituito la scaturigine di quella successivamente tenuta dai Signori LUCA’ e LETI. In tale situazione, Questo Tribunale ritiene che nel valutare la responsabilità della società i fatti debbano essere considerati in modo unitario, poiché la vicenda – anche se oggetto di due distinti procedimenti disciplinari – è sostanzialmente unica. Per tale ragione, si ritiene che la richiesta di sanzione della Procura Federale non possa essere accolta integralmente, ravvisandosi l’opportunità di applicare un’ammenda in misura più contenuta rispetto a quella invocata e che si stima equa in € 100,00.
P.Q.M.
il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria: - dichiara l’efficacia della sanzione di due gare di squalifica nei confronti del Signor Riccardo A. PESCE ai sensi dell’art. 127 C.G.S.; - applica alla società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO la sanzione dell’ammenda pari ad € 100,00. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
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