DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 345 del 09.12.2022 – Delibera – GARA DEL 19/11/2022: CASTELLANA CALCIO A 5 – BERNALDA FUTSAL Reclamo proposto dalle Società: Bernalda Futsal

 

GARA DEL 19/11/2022: CASTELLANA CALCIO A 5 – BERNALDA FUTSAL

Reclamo proposto dalle Società: Bernalda Futsal

Il Giudice sportivo, esaminato il ricorso proposto dalla BERNALDA FUTSAL avverso l’esito della gara in oggetto rileva: -la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa al minuto 6 e 22 secondi del secondo tempo di gioco per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco dovuto alla forte condensa ed umidità accumulata nel terreno stesso che rendeva problematico l’equilibrio degli arbitri e degli atleti, con grave pregiudizio per la loro incolumità ed integrità fisica. - nel referto l’arbitro ha riferito che i dirigenti della società ospitante hanno effettuato tutte le operazioni possibili e utili per ripristinare le condizioni normali di gioco, senza purtroppo conseguire risultati apprezzabili. - col ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 1 del CGS. Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi. - rilevato che le circostanze riferite nel referto del direttore di gara hanno certificato l’esistenza di condensa all’interno del rettangolo di giuoco, che ha seriamente compromesso il regolare svolgimento della gara; - considerato che nel Com. Uff. n. 1, Stagione Sportiva 2022/2023, all’art. VII/19) (REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI), la Divisione Calcio a 5 ha espressamente previsto che “ai sensi dell’art. 34 del Regolamento LND è pubblicato il Regolamento Impianti sportivi della Divisione Calcio a Cinque su C.U. n. 369 del 3.12.2018 e sul C.U. N. 1389 del 20 maggio 2022; le gare ufficiali dovranno svolgersi in impianti omologati e dotati dei requisiti previsti nel predetto Regolamento Impianti sportivi.” Tale regolamento specifica, all’art. 3 (campi di gioco), che per i campionati nazionali di Serie A, A2, B […], il campo di giuoco deve essere al coperto, in ambiente chiuso, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche e che l’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa al fine di consentire il regolare svolgimento delle gare. - appurato che nel caso in esame è emerso chiaramente dal referto dell’arbitro, che i problemi di condensa verificatisi nel corso della gara, nonostante gli sforzi dei dirigenti della Società ospitante, non sono stati utilmente risolti, al punto che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l’incolumità e l’integrità fisica degli atleti e degli arbitri, a sospendere la gara per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco. Se ne deve concludere, ai fini della decisione del presente giudizio, che la violazione della normativa federale, da parte della società ospitante, appare evidente, in quanto il campo di gioco si è rivelato insufficientemente attrezzato per evitare il fenomeno della condensa.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 289 del 23/11/22 , visto l'art.10 comma 1 del C.G.S. e tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ritiene la Società CASTELLANA CALCIO A 5 responsabile oggettivamente della mancata conclusione dell'incontro comminandole, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6.

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