DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 428 del 30.12.2022 – Delibera – GARA DEL 17/12/2022: CASAGIOVE FUTSAL CLUB – AMB FROSINONE Reclamo proposto dalle Società: Casagiove Futsal Club

GARA DEL 17/12/2022: CASAGIOVE FUTSAL CLUB – AMB FROSINONE

 Reclamo proposto dalle Società: Casagiove Futsal Club

Il Giudice sportivo, esaminato il ricorso proposto dalla CASAGIOVE FUTSAL CLUB avverso l’esito della gara in oggetto rileva: -la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa al minuto 00 e 13 secondi del primo tempo di gioco per il sopravvenuto intervento della polizia locale che ordinava ai presenti l’immediato sgombero dell’impianto adducendo l’assenza delle necessarie autorizzazioni a disputare l’incontro. - nel referto l’arbitro ha riferito che in assenza di alternative era costretto a decretare la definitiva sospensione dell’incontro e, una volta trascorso il tempo di attesa, rimandava le squadre indietro. - con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore atteso che la problematica era riferibile unicamente all’Ente gestore dell’impianto e che la società era esente da qualsiasi colpa avendo regolarmente provveduto al pagamento dei contributi per l’utilizzo del palazzetto. Questo Organo Giudicante, esaminata le circostanze riferite nel referto del direttore di gara e la documentazione prodotta dalla ricorrente ritiene che possano essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società CASAGIOVE FUTSAL CLUB Come è noto la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l’impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell’evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere. Nel caso di specie la mancata disputa è derivata dal fatto esclusivo del terzo (l’intervento della polizia locale a partita iniziata), imprevisto e non prevedibile da parte della società ricorrente, costituente una ipotesi di impossibilità della prestazione per una causa sopravvenuta non imputabile alla medesima società CASAGIOVE FUTSAL CLUB, così come provato dalla idonea documentazione prodotta dalla medesima Società ricorrente. Tanto premesso, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, risulta integrata la fattispecie della forza maggiore così come descritta dalle norme federali.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 427 del 28/12/2021 si decide: -di disporre la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell’interruzione della gara medesima ed a tal fine rimette gli atti alla Divisione Calcio a cinque per quanto di competenza. - la tassa di reclamo è restituita .

 

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