F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 096/CSA pubblicata del 29 Dicembre 2022 – ASD Shardana Futsal – calciatrice Serena Martina Podda
Decisione n. 0096/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 103/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 103/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Shardana Futsal per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –
Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 309 del 30.11.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.12.2022, il Dott. Savio Picone;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Shardana Futsal ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta a carico della calciatrice Serena Martina Podda dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 309 del 30.11.2022), in relazione alla gara Shardana Futsal / Futsal Pistoia del 27.11.2022. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”.
La reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione inflitta. A suo dire, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di normale contrasto di gioco; al minuto 15’ del primo tempo, la Podda avrebbe involontariamente urtato “spalla a spalla” un’avversaria, dopo un normale fallo di gioco; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.
A supporto, la reclamante ha invocato unicamente le immagini video.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 16 dicembre 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.
In rito, non sussistono i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.
Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante, che si vorrebbe corroborare con l’inammissibile ricorso alla videoregistrazione dell’accaduto, contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.: si legge nel referto, infatti, che la Podda “(…) a gioco fermo colpisce con una gomitata sul ventre l'avversaria”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata alla Podda, che ha colpito l’avversaria con una gomitata volontaria, stando alla puntuale descrizione desumibile dal referto dell’arbitro.
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.
Ne discende il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce