F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 098/CSA pubblicata del 29 Dicembre 2022 – Sig. Gabriele Sciarra e Sig.ra Arianna Gaetani

Decisione n. 098/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 106/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento numero 106/CSA/2022-2023, proposto dal Sig. Gabriele Sciarra e dalla Sig.ra Arianna Gaetani (genitori del minore calciatore Leon Sciarra) in data 06.12.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 31 del 01.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.12.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I Sigg.ri Gabriele Sciarra e Arianna Gaetani, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, hanno proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio figlio Leon Sciarra dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 31 del 01.12.2022), in relazione alla gara del Campionato juniores nazionali Sambenedettese / Tolentino, Girone G del 30.11.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per cinque giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario contro la recinzione del terreno di gioco, alla notifica del provvedimento tentava di venire a contatto per ben due volte con gli avversari e una volta giunto nei pressi degli spogliatoi dapprima colpiva con calci le porte e successivamente inveiva contro la tifoseria ospite”.

I reclamanti hanno sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento posto in essere dal tesserato nelle circostanze per cui è causa, chiedendone la riduzione a tre giornate o nella misura ritenuta più congrua. In particolare, a parere dei reclamanti la condotta contestata al figlio sarebbe stata travisata dal Direttore di Gara, poiché il contatto tra i due giocatori non era stato animato da volontarietà, bensì era stato posto in essere in collegamento con un'azione di gioco in fase conclusiva, al termine della quale, accidentalmente, l'avversario era caduto a terra per poi essere stato aiutato dal calciatore sanzionato a rialzarsi, stringendogli la mano in segno di fair play; di conseguenza l’atleta non aveva spintonato l’avversario contro la recinzione del terreno di gioco, essendosi solo aggrappato a lui per rallentare il suo avvicinamento alla recinzione. In secondo luogo l’atleta stesso era stato accompagnato verso gli spogliatoi da un compagno solo in segno di solidarietà. I calci alle porte sono stati fraintesi, poiché il calciatore si era semplicemente diretto verso lo spogliatoio, chiudendo verso di sé la porta con vigore, facendo rumore, ma senza alcun calcio. Da ultimo non erano presenti tifosi avversari, per cui il calciatore aveva semplicemente parlato con i propri genitori, situati sulle tribune, sfogando il proprio dispiacere. Il reclamo è stato esaminato alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 dicembre 2022 ed è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Il calciatore in questione, a gioco fermo, nei pressi della linea laterale e a ridosso della recinzione del terreno di gioco, tratteneva e spingeva un calciatore avversario verso tale recinzione. Il calciatore espulso ritardava l'uscita dal terreno di gioco, poiché tentava di affrontare due volte i calciatori avversari e veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Giunto davanti agli spogliatoi colpiva con calci le porte e si avvicinava alla recinzione per inveire contro la tifoseria ospite”. Tali risultanze smentiscono la versione dei reclamanti circa la difforme ricostruzione della condotta asseritamente tenuta dal calciatore loro figlio.

Questa Corte, tuttavia, ritiene che dai documenti ufficiali di gara emerga come i fatti refertati, seppur censurabili, poiché integranti una condotta gravemente antisportiva, se non violenta, aggravata dai fatti successivamente posti in essere, siano stati comunque realizzati in un contesto causale e temporale sostanzialmente unitario e siano, quindi, ascrivibili a un unico comportamento continuato (cfr., in relazione alla continuazione, inter alia, C.S.A., SS.UU., 6 novembre 2018, CU n. 47/CSA; Sez. II, 9 novembre 2019, n. 82).

La condotta addebitata al calciatore, infatti, è stata realizzata in una indubbia contestualità temporale ed eziologica, tale da costituire una oggettiva continuazione dell’originario comportamento.

Di qui il minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta censurata, che induce a ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, anche in relazione all’età del calciatore Sciarra, nella misura della squalifica a quattro giornate effettive di gara 

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione inflitta a 4 giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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