F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 100/CSA pubblicata del 29 Dicembre 2022 – A.S.D. Real Aversa 1925 – calciatore Mario Strianese

Decisione n. 100/CSA/2022-2023 

Registro procedimenti n. 114/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonino Tumbiolo – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 114/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Real Aversa per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 64 del 9.12.2022; 

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.12.2022, il dr. Antonino Tumbiolo; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 14.12.2022, la società A.S.D. Real Aversa ha impugnato la decisione del 09.12.2022 (Com. Uff. n. 64) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato a carico del calciatore Strianese Mario la squalifica per tre gare effettive "per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario." 

Episodio occorso al 29° del secondo tempo regolamentare della gara Real Aversa 1925/ Fc Trapani 1905 a r.l. del 07.12.1922, valevole per il campionato nazionale di serie D girone I e refertato dall’Arbitro nei seguenti termini: “ Espulsione segnalata da assistente 1, Fatto: colpiva a gioco in svolgimento con uno schiaffo a mano aperta sul volto il portiere avversario."

Da parte sua l'assistente 1 ha dichiarato nel proprio rapporto: "Al 29° minuto del secondo tempo richiamavo l'attenzione dell'arbitro perché il n. 9 Sig. Strianese M. della società Real Aversa 1925 colpiva, a gioco in svolgimento, il portiere avversario con uno schiaffo a mano aperta sul volto."

La società reclamante, fonda il suo reclamo sulla mancanza di volontà del calciatore di colpire in maniera violenta l'avversario, riconducendo il gesto sanzionato ad una normale dinamica di allontanamento dell'avversario a seguito di un pregresso contatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, che, in assenza di elementi probatori certi di segno contrario, debbono costituire il perimetro nei limiti del quale gli organi di giustizia sportiva devono svolgere il proprio sindacato valutativo.

In particolare, deve essere data particolare rilevanza a quanto riportato nel referto arbitrale laddove si parla di schiaffo a mano aperta sul volto, che certamente denota una condotta violenta non derubricabile a condotta gravemente scorretta, in assenza di elementi di chiarezza nella dinamica dei fatti da parte della società reclamante tali da indurre ad una diversa ricostruzione di essi.

Conseguentemente, si ritiene adeguata e proporzionata la sanzione della squalifica di tre gare effettive comminata al calciatore Strianese essendo essa il minimo edittale con il quale l’art. 38 del C.G.S. punisce le condotte violente, alle quali deve essere assimilato il comportamento in esame.

P.Q.M

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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