F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 101/CSA pubblicata del 30 Dicembre 2022 – A.S.D. Team Altamura
Decisione n. 101/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n 108/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 108/CSA/2022-2023, proposto dalla società Team Altamura A.S.D in data 09.12.2022 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 63 del 6.12.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.12.2022, l’Avv. Stefano Agamennone.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Team Altamura A.S.D ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n.63 del 6.12.2022, in relazione alla gara Città di Fasano / Team Altamura del 4.12.2022.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per aver protestato con espressione blasfema all’indirizzo di un assistente arbitrale, mentre con fare minaccioso gli puntava un dito a pochi centimetri dal viso. Peraltro continuava a protestare anche al rientro negli spogliatoi”
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, la riduzione ad una giornata di squalifica in virtù del combinato disposto degli artt. 36 comma 1, lett.
a) e 13 commi 1 e 2 C.G.S.; in subordine, la riduzione a due giornate di squalifica, nell’ipotesi di mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art 13, comma 1, lett. a), C.G.S.; in via ulteriormente subordinata la riduzione a tre giornate di squalifica. La soc. Team Altamura riconosce che il proprio tesserato avrebbe segnalato con eccessivo vigore all’assistente arbitrale di essere stato oggetto di offese da parte del pubblico, utilizzando anche espressione blasfema, ma nega che lo stesso abbia tenuto un comportamento offensivo e/o minaccioso nei confronti dello stesso.
Il dito non sarebbe stato puntato in segno di minaccia, ma soltanto per “perorare una propria ragione”, tant’è che tra il Ginestra e l’Assistente non ci sarebbe stato alcun contatto fisico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.
Non è in contestazione che il Ginestra abbia proferito espressione blasfema, condotta sanzionata dall’art. 37 C.G.S. con la squalifica di 1 giornata.
A giudizio di questa Corte, relativamente al comportamento tenuto nei confronti dell’Assistente di gara, è ravvisabile un atteggiamento irriguardoso, sanzionabile ai sensi dell’art 36, lett. a), C.G.S., con ulteriori due giornate di squalifica.
Il fatto, poi, che il Ginestra abbia protestato mentre i calciatori e gli ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi non può essere considerata una reiterazione del comportamento che ha portato alla sua espulsione, perché la stessa è avvenuta quando era già terminata la prima frazione di gara.
In considerazione della minore gravità della condotta posta in essere dal Sig. Ciro Ginestra, la Corte ritiene di poter ridurre la squalifica comminata dal Giudice Sportivo da 4 a 3 giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Ciro Ginestra a 3 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce