F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 101/TFN – SD del 22 Dicembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 13437/170 pf 22-23/GC/CAMS/mg del 28 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022, nei confronti del sig. Nirelli Giulio e della società ASD Giarre 1946 – Reg. Prot. 92/TFN-SD
Decisione/0101/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0092/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Angelo Venturini – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 dicembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13437/170 pf 2223/GC/CAMS/mg del 28 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022, nei confronti del sig. Nirelli Giulio e della società ASD Giarre 1946,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 30 novembre 2022, la Procura Federale ha deferito:
- il sig. Nirelli Giulio all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Giarre 1946, per le violazioni di cui all'art. 4, comma 1, e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, per non aver pagato agli allenatori, sigg.ri Infantino Pietro e Cacciola Gaspare, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodi del 19.7.2022 rispettivamente prot. nn.139/12 e 157/12, pubblicati con C.U. n. 3/2022 e comunicati alla predetta società a mezzo PEC in data 21.7.2022;
- la società ASD Giarre 1946 a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del CGS per la condotta posta in essere dal sig. Nirelli Giulio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società per i fatti descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura Federale in data 26 settembre 2022 ha iscritto al n. 170 pf22-23 il procedimento avente a oggetto “ Mancato pagamento da parte della società ASD Giarre 1946 delle somme dovute ai tecnici sigg. Gaspare Cacciola e Pietro Infantino nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della delibera emessa dal Collegio Arbitrale LND".
La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui la Segnalazione del Dipartimento Interregionale del 30.8.2022, acquisita dalla Procura Federale in pari data, giusto protocollo n. 4869/S.S. 22-23; Copia lodo n. 157/12 relativa alla vertenza promossa dal tecnico Cacciola Gaspare Massimo, emesso del Collegio Arbitrale LND in data 19.7.2022 pubblicato con C.U. n. 3/22 e comunicato alla Società ASD Giarre 1946 a mezzo messaggio di posta elettronica certifica in data 21.7.2022 giusta ricevuta di avvenuta consegna di pari data, in atti; Copia lodo n. 1139/12 relativa alla vertenza promossa dal tecnico Infantino Pietro, emesso del Collegio Arbitrale LND in data 19.7.2022 pubblicato con C.U. n. 3/21 e comunicato alla Società ASD Giarre 1946 a mezzo messaggio di posta elettronica certifica in data 21.7.2022 giusta ricevuta di avvenuta consegna di pari data, in atti e copia fogli di censimento della società ASD Giarre 1946 stagione sportiva 22-23.
All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, in data 27 ottobre 2022, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati.
Il sig. Nirelli Giulio, con memoria difensiva trasmessa in data 11.11.2022, ha rappresentato di essersi dimesso dalla carica di Presidente, unitamente all'intero Consiglio Direttivo della società ASD Giarre 1946 dalla data del 13.6.2022 e che in tale occasione sarebbero state rinnovate le cariche sociali previa elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio Direttivo della predetta società.
La Procura ha provveduto a notificare al sig. Nirelli e alla società il deferimento n. 13437/170 pf 22-23/GC/CAMS/mg del 30.11.2022, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato ed il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 15 dicembre 2022.
La fase predibattimentale
Entrambe le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese
Il dibattimento
All’udienza del 15 dicembre 2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per le parti deferite. Preliminarmente, su domanda del Presidente del Tribunale, l’avv. Maurizio Gentile ha dichiarato che le dimissioni del sig. Giulio Nirelli dalla carica di presidente della società non sono mai state comunicate alla FIGC. Per il merito l’avv. Gentile, si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Nirelli Giulio, mesi 9 (nove) di inibizione;
- nei confronti della società ASD Giarre 1946, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
La decisione
Il presente procedimento trae origine dalla nota-segnalazione del Dipartimento Interregionale del 30.8.2022, acquisita dalla Procura Federale in pari data, giusto protocollo n. 4869/S.S. 22-23, con la quale è stato comunicato il mancato adempimento da parte della società ASD Giarre 1946 al lodo n. 157/12 (relativa alla vertenza promossa dal tecnico Cacciola Gaspare Massimo), emesso del Collegio Arbitrale LND in data 19.7.2022 pubblicato con C.U. n. 3/22 e comunicato alla predetta Società ASD Giarre 1946 a mezzo messaggio di posta elettronica certifica in data 21.7.2022, giusta ricevuta di avvenuta consegna di pari data, in atti e al lodo n. 139/12 (relativa alla vertenza promossa dal tecnico Infantino Pietro), emesso del Collegio Arbitrale LND in data 19.7.2022 pubblicato con C.U. n.3/22 e comunicato alla Società ASD Giarre 1946 a mezzo messaggio di posta elettronica certifica in data 21.7.2022 giusta ricevuta di avvenuta consegna di pari data, in atti.
L’attività investigativa condotta dalla Procura ha consentito di accertare come effettivamente la società deferita sia stata inadempiente rispetto ai lodi sopra indicati.
Tuttavia, è emerso, altresì, che in data 13.6.2022 si è tenuta l’Assemblea della ASD Giarre durante la quale l’allora Presidente Nirelli ha rassegnato le proprie dimissioni unitamente all’intero Consiglio Direttivo. In quella sede è stato altresì nominato all’unanimità il nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo Presidente, sig. Mancini Benedetto.
Quanto sopra risulta non solo dal verbale versato in atti, ma anche dalla comunicazione di variazione presentata presso Agenzia delle Entrate.
Ne deriva che al momento dell’emissione e pubblicazione dei sopra citati lodi - avvenuta rispettivamente in data 19.7.2022 e in data 21.7.2022 - il sig. Nirelli non era presidente dell’odierna società deferita.
Pertanto, il Tribunale - pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal sig. Nirelli, il quale successivamente alle proprie dimissioni, ha comunicato al Dipartimento Interregionale LND di essere ancora il legale rappresentante della ASD Giarre, producendo la documentazione inerente all’avvicendamento societario solo dopo la ricezione della comunicazione di conclusione indagini – ritiene di dover prosciogliere l’incolpato, non avendo formalmente lo stesso la rappresentanza della società all’epoca dei fatti.
Con riferimento, invece, alla posizione della ASD Giarre, come anticipato l’attività istruttoria svolta ha provato per tabulas l’inadempimento dei lodi sopra richiamati, con conseguente violazione dell’art. 94 ter, co. 13, NOIF, a mente del quale “il pagamento agli allenatori delle Società della LND di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva”.
Ne deriva la responsabilità propria della società deferita per le condotte oggetto di contestazione.
Sotto il profilo sanzionatorio, occorre avere riguardo all’art. 31, comma 6 CGS secondo il quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter NOIF, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND comporta l’applicazione della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Il Tribunale ritiene, quindi, congrua la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Nirelli Giulio.
Irroga nei confronti della società ASD Giarre 1946, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Carlo Sica
Depositato in data 22 dicembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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