F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFNT del 23 Dicembre 2022 (motivazioni) – Cusanno Francesco Matteo / SSD a RL Manfredonia Calcio 1932 – Reg. Prot. 17/TFN-ST

 

Decisione/0014/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0017/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Francesco Corsi – Componente

Filippo Crocè – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 dicembre 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Cusanno Francesco Matteo (n. 11.06.1999 – matr. 1077430) nei confronti della società SSD a RL Manfredonia Calcio 1932 (matr. 949655) avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Puglia - LND,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC, del 21 novembre 2022, il calciatore Cusanno Francesco Matteo ha impugnato, tramite il proprio difensore, il provvedimento di rigetto della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, emesso dal Comitato Regionale Puglia in data 18.11.2022, chiedendo a questo Tribunale Federale di dichiararne, per effetto, lo svincolo dalla Società sportiva indicata in epigrafe.

La società contro interessata, ritualmente avvisata, non si è costituita nell’odierno procedimento.

All’udienza del 20 dicembre 2022 il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, ha udito le conclusioni del ricorrente, ha esaminato gli atti e i documenti, rilevando la corretta instaurazione del contraddittorio.

Il ricorso è fondato.

In ragione dell’art. 109, comma 5, delle NOIF - secondo il quale la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e nei termini prescritti, deve essere considerata “adesione alla richiesta del calciatore” - il Comitato competente avrebbe dovuto provvedere allo svincolo dello stesso. (Decisione n. 5 / TFN T del 3 agosto 2021).

Risulta, infatti, provato e, comunque, non contestato, che la società SSD a RL Manfredonia Calcio 1932, benché messa a conoscenza, in modo rituale, della richiesta di svincolo presentata dal calciatore al Comitato di appartenenza, non abbia proposto, in quella sede, opposizione.

Deve, inoltre, rilevarsi che la norma in esame pone per la validità della richiesta di svincolo solo un termine finale e non anche un termine iniziale. (Decisione n. 21 / TFN-ST del 31 maggio 2019). A tale riguardo, la motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta di svincolo, da parte del Comitato Regionale, risulta infondata. Ciò non di meno sarà compito del Giudicante valutare, in concreto e secondo ragionevolezza, caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo per inattività, che può essere invocato dal calciatore che si trovi “a disposizione della Società entro il 30 novembre”, quando lo stesso non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva in corso.

Nel caso di specie, l’adito Tribunale, ha verificato come la richiesta ex art. 109 NOIF del calciatore sia datata 11.10.2022, mentre l’inizio del campionato risale al mese di settembre e sino a tale data, la società sportiva, avrebbe potuto, se non  dovuto, convocare ed impegnare il calciatore ricorrente, laddove il mancato coinvolgimento del tesserato in almeno quattro gare ufficiali della stagione sportiva in corso (comprovato in atti) unitamente alla mancata opposizione allo svincolo sono lapalissiana conferma del disinteresse della società riguardo alle prestazioni sportive dello stesso. Circostanza, quest’ultima, affatto trascurabile per la corretta disamina del caso che ci occupa (Corte Federale d’Appello, 4 giugno 2020 Nascimbeni Lumignacco).

Ritiene, infine, questo Tribunale di dover disattendere la richiesta del ricorrente alla condanna alle spese della controparte in quanto, come è stato in precedenza argomentato, la società sportiva SSD a RL Manfredonia Calcio 1932 non si è costituita nell’odierno giudizio, né ha proposto opposizione alla richiesta (“stragiudiziale”) di svincolo presentata dal calciatore al Comitato Regionale di appartenenza ed il calciatore è stato “costretto” ad adire questo Tribunale solo in conseguenza del rigetto opposto dal Comitato alla propria richiesta di svincolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Cusanno Francesco Matteo e, per l’effetto, dichiara lo svincolo ex art. 109 NOIF dalla società SSD a RL Manfredonia Calcio 1932, con decorrenza dall’11 ottobre 2022, data di presentazione della richiesta di svincolo al Comitato Regionale Puglia - LND. Nulla per le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Filippo Crocè                                                                Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 23 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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