FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PER IL CALCIO FEMMINILE – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 12/DCF del 04.08.2022 – Delibera – Reclamo del Sig. Giacomo DANI

Reclamo del Sig. Giacomo DANI

Con reclamo pervenuto presso la CAEF in data 26 maggio 2022, il sig. Giacomo DANI - rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi VOSSI e Giovanni CALABRESE - ha chiesto, in qualità di Tecnico, la condanna della Società SSDARL Napoli Femminile al pagamento della somma di euro 7.800,00 (già maturata alla data del ricorso) oltre a quella che risulterà maturata alla data della decisione, quale residuo previsto dall’accordo economico sottoscritto per la Stagione Sportiva 2021/2022.

La Commissione, all’esito di analisi degli atti e della documentazione prodotta, ha verificato che:

- il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall’art. 94 sexies, comma 4 delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica;

- il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 26 maggio 2022 ed è stato, altresì, inviato alla controparte tramite mail PEC in data 26 maggio 2022, documento allegato al ricorso;

- l’invio del reclamo alla SSDARL Napoli Femminile risulta effettuato all’indirizzo di posta certificata della Società; - al reclamo risulta allegata copia dell’accordo economico sottoscritto tra il sig. Giacomo DANI e la SSDARL Napoli Femminile che risulta regolarmente depositato;

- la società SSDARL Napoli Femminile ha trasmesso le proprie memorie in data 9 giugno 2022 e quindi oltre il termine previsto dall’art. 94 sexies, comma 5, delle NOIF; - la segreteria della Divisione Calcio Femminile con PEC del 6 luglio 2022 notificava alle parti la data dell’udienza fissandola al 12 luglio 2022.

La Commissione ha rilevato che il termine di cui all’art. 94 sexies, comma 5 delle NOIF, è espressamente qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto implica l’inammissibilità delle memorie difensive. Le memorie depositate dalla Società, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili. Tuttavia, conformemente all’indirizzo della CAEF e di altri organi della giustizia sportiva, si deve affermare il diritto della parte non costituita a partecipare all’udienza, seppure le è preclusa qualsiasi produzione e/o la facoltà di proporre istanze istruttorie. Con riferimento al merito, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata ed adeguatamente provata. In particolare, non si ritiene sussistere la giusta causa dell’esonero poiché, come risulta dagli atti, il sig. DANI ha optato per il primo corso utile riservato in deroga ai soggetti indicati dalle società della Divisione Calcio Femminile. Invero, la norma di cui al Titolo II, lett. A, Serie A femminile, Requisiti sportivi e organizzativi, lett. d) del Comunicato Ufficiale 306/A del 18 giugno 2021 deve essere letta estensivamente anche in ossequio ai principi che regolano il diritto sportivo e dunque ritenendosi che la locuzione “primo corso utile” vada riferita allo specifico corso organizzato dal Settore Tecnico, nel quale, come previsto nel Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n. 287 21/22, sono ammessi in sovrannumero “coloro che, come previsto dalle Licenze Nazionali per la Serie A e B femminile, nella stagione in corso stiano svolgendo il ruolo di preparatore atletico”.

PQM

La Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile, accolta l’eccezione preliminare del sig. DANI sull’inammissibilità delle memorie difensive della società SSDARL Napoli Femminile, ritenuta legittima la partecipazione della società all’udienza del 12 luglio 2022, accoglie il ricorso promosso dal sig. DANI e condanna la società al pagamento di € 9.100,00, derivante dalla differenza tra € 13.000,00 (importo complessivo dell’accordo economico) e € 3.900,00 (importo corrisposto dalla Società). Dispone che la tassa reclamo versata venga restituita, subordinatamente alla comunicazione dell’IBAN bancario alla Divisione Calcio Femminile.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it