FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 33/DCF del 21.09.2022 – Gara CESENA F.C. – APULIA TRANI A.S.D.

Gara CESENA F.C. – APULIA TRANI A.S.D.

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società CESENA F.C. ha inserito in distinta la calciatrice DUMITRU Maria Giulia, nata il 18/10/2017, e che dal Referto di gara emerge che la calciatrice DUMITRU sia subentrata al 20° del secondo tempo alla calciatrice GROSSI Bianca; rilevato che il Regolamento Primavera della Divisione Calcio Femminile (F.I.G.C. C.U. n. 288/A del 30 giugno 2022) alla Lettera E) – comma 4, alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” dispone che possono partecipare al torneo le calciatrici nate a partire dal 1° gennaio 2004 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età. E sia consentita la partecipazione al Campionato Primavera di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 delle N.O.I.F. e autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; rilevato che la società CESENA F.C. in merito alla calciatrice DUMITRU Maria Giulia non abbia mai presentato alcune documentazione né tantomeno abbia mai formalizzato alcuna richiesta di autorizzazione alla Divisione Calcio Femminile; rilevato che, pertanto la partecipazione alla gara della calciatrice DUMITRU viola quanto stabilito nell’art. 34 N.O.I.F. comma 3, e nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 288/A del 30/6/2022; Visto l’art.10 comma 6 C.G.S.

PQM

Delibera 1) Di infliggere alla società CESENA F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società APULIA TRANI; 2) Di infliggere al dirigente accompagnatore ufficiale ANGELI Gianni (CESENA F.C.) l’inibizione sino al 28/9/2022.

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