C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 03/11/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società VOLTRI 87avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 15 del 20 ottobre 2022 (gara: ASD RESISTENTE – ASD VOLTRI 87 del 16 ottobre 2022 – Seconda Categoria).

in merito al ricorso proposto dalla società VOLTRI 87avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 15 del 20 ottobre 2022 (gara: ASD RESISTENTE – ASD VOLTRI 87 del 16 ottobre 2022 – Seconda Categoria).

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Il Signor Roberto MAGRI è stato squalificato per quattro gare “per aver insultato un tesserato della squadra avversaria in panchina, ed aver successivamente tenuto ulteriore condotta aggressiva, ingiuriosa ed antisportiva nei confronti del medesimo, nonché per essersi rifiutato di allontanarsi dal terreno di giuoco dopo essere stato espulso”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società VOLTRI 87, chiedendo l’annullamento della sanzione ovvero una sua riduzione. Nel merito, la reclamante ha dedotto che i comportamenti tenuti dal proprio tesserato sono stati preceduti da gravi provocazioni, sia verbali sia fisiche e che, pertanto, troverebbero in essere scaturigine e giustificazione. Il reclamo è, in parte, fondato nei termini di seguito precisati. Dal referto arbitrale risulta pacifica la condotta tenuta dal MAGRI, il quale si è reso responsabile di reiterate espressioni ingiuriose all’indirizzo di un tesserato della squadra avversaria ed ha ritardato l’uscita dal terreno di giuoco dopo essere stato espulso.

D’altra parte, è parimenti emerso in modo inequivocabile che il contegno del Signor MAGRI sia stato determinato, dapprima, da frasi ingiuriose rivoltegli dal tesserato della società avversaria e, successivamente, da un’aggressione fisica ancora perpetrata dal precitato tesserato. In tale situazione, si ritiene anzitutto che la sanzione comminata al MAGRI sia comunque eccessiva, poiché per la condotta gravemente antisportiva da questi tenuta e per il contegno successivo all’espulsione, sarebbe stata congrua una sanzione di tre gare di squalifica. A tale valutazione, deve essere aggiunto che al MAGRI va senz’altro concessa l’attenuante della provocazione, in virtù della quale la squalifica può essere determinata in complessive due gare.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD VOLTRI 87, riduce di due gare la squalifica inflitta al Signor Roberto MAGRI, rideterminandola complessivamente in gare due di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

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