C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 17/11/2022 – Delibera – In merito al reclamo presentato dalla Società ASD Brugnato 1955avverso provvedimento di squalifica per 3 giornate del giocatore Signor Pellistri Federico, pubblicato con C.U. n. 20 dell’11 novembre ’22 (Gara: Polisportiva Auser Romito Magra / ASD Brugnato 1955 del 6/11/2022 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA LA SPEZIA )

In merito al reclamo presentato dalla Società ASD Brugnato 1955avverso provvedimento di squalifica per 3 giornate del giocatore Signor Pellistri Federico, pubblicato con C.U. n. 20 dell’11 novembre ’22 (Gara: Polisportiva Auser Romito Magra / ASD Brugnato 1955 del 6/11/2022 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA LA SPEZIA )  

La Società ASD Brugnato 1955, con proprio reclamo tempestivamente depositato, chiede a Questa Corte di modificare il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato in data 11 novembre ’22, con cui sono state irrogate tre giornata di squalifica al giocatore Signor Pellistri Federico, in base al referto arbitrale, reo di avere,al ’51 minuto del secondo tempo, colpito a gioco fermo un avversario con un pugno al petto senza provocargli dolore e senza causarne la caduta a terra. A detta del reclamante, la sanzione che deriva dalla dinamica dei fatti esposta nel referto dal Direttore di Gara andrebbe riconsiderata alla luce del fatto che il Signor Pellistri avrebbe sì colpito a gioco fermo un avversario ma non con un pugno e comunque con l’unico fine di riappropriarsi del pallone, indebitamente trattenuto, per meri fini dilatori, dall’avversario che così ostacolava la ripresa del gioco. Letti gli atti del procedimento e ribadito che, per costante giurisprudenza di Questa Corte, il contenuto del referto di gara redatto dall’Arbitro ha fede privilegiata in merito alla descrizione dei fatti in esso contenuti, occorre evidenziare che analogo provvedimento disciplinare, per i fatti accaduti al ’51 minuto del secondo tempo di gioco della gara in epigrafe, è stato assunto dal Direttore di Gara nei confronti del giocatore avversario, che contendeva, per meri fini dilatori, al Signor Pellistri il possesso del pallone: non può quindi essere dubbio che vi sia stato tra i giocatori coinvolti un tafferuglio e che nel corso del contatto il Signor Pellistri abbia volontariamente colpito l’avversario che, con condotta antisportiva, ostacolava la ripresa del gioco,come scrive l’arbitro, senza provocargli dolore e senza causarne la caduta a terra. Il Giudice Sportivo ha sanzionato la condotta del Signor Pellistri con tre giornate di squalifica che paiono a questo Collegio corrette e proporzionate alla gravità dei fatti descritti nel referto di gara.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, respinge il reclamo e per l’effetto conferma in toto la sanzione inflitta dal primo Giudice. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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