C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo presentato da ASD Vadino Football Club, avverso il solo provvedimento di cui al punto 1 della decisione emessa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 31 del 3 novembre 2022. (punto 1 della decisione: “assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 – 0 alla società SAN FRANCESCO LOANO” in riferimento alla posizione irregolare del calciatore Coppola Giuseppe della società ASD Vadino Football Club). Gara: ASD Vadino Football Club– San Francesco Loano(Prima Cat. Girone A) del 30 ottobre 2022.
Reclamo presentato da ASD Vadino Football Club, avverso il solo provvedimento di cui al punto 1 della decisione emessa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 31 del 3 novembre 2022. (punto 1 della decisione: “assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 - 0 alla società SAN FRANCESCO LOANO” in riferimento alla posizione irregolare del calciatore Coppola Giuseppe della società ASD Vadino Football Club). Gara: ASD Vadino Football Club– San Francesco Loano(Prima Cat. Girone A) del 30 ottobre 2022.
La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dott. Eugenio Marcenaro, Avv. Barbara Costantino e Avv. Alessio CHIARLA con l’assistenza dell’Ing. Roberto Lazzarino, rappresentante dell’AIA Settore Arbitrale, nella riunione del 9 novembre 2022 ha pronunciato la seguente sentenza: Con atto di reclamo ritualmente presentato la societàASD Vadino Football Club ha impugnato il punto 1 della decisione del G. S. pubblicata nel C.U. n. 31 del 3 novembre 2022. (punto 1 della decisione: “assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 - 0 alla società SAN FRANCESCO LOANO” in riferimento alla posizione irregolare del calciatore Coppola Giuseppe della società ASD Vadino Football Club). Il calciatore in questione, sig. Coppola Giuseppe, effettivamente risultava in posizione irregolare e ciò in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF. Letto il ricorso con cui la società appellante, richiamando il dettato dell’art. 10 c. 7 C.G.S. e facendo specifico riferimento al fatto che il summenzionato calciatore non prese parte alla gara nemmeno come subentrato, chiede di annullare la decisione di cui al punto 1 del Giudice Sportivo, si ritiene che quanto richiesto e precisato in atto di doglianza debba essere accolto. Infatti il C.G.S. all’art. 10 c. 7 prevede espressamente che “La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque.” In virtù della disposizione normativa sopra richiamata ed accertato che il calciatore in questione non ha preso parte alla gara nemmeno in qualità di subentrato, questa Corte Sportiva d’Appello,
ACCOGLE
il reclamo proposto dalla società ASD Vadino Football Club in relazione al motivo su cui il predetto ricorso si fonda e più precisamente in riferimento al solo punto 1 della decisione emessa dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 31 del 3 novembre 2022. Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 2-2, ordina l’omologazione del risultato maturato sul campo. Ordina la restituzione della tassa, non versata ed addebitata in acconto.
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