C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo presentato dalla società ADS Vallescrivia 2018, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 33 del 10 Novembre 2022, relativo alla sanzione della squalifica del calciatore LETO Davide per tre gare. Gara: VALLESCRIVIA 2018 – SAN DESIDERIO del 6 novembre 2022 (Promozione – Girone B).
Reclamo presentato dalla società ADS Vallescrivia 2018, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 33 del 10 Novembre 2022, relativo alla sanzione della squalifica del calciatore LETO Davide per tre gare. Gara: VALLESCRIVIA 2018 – SAN DESIDERIO del 6 novembre 2022 (Promozione – Girone B).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato una squalifica per tre gare perché “a palla lontana, colpiva un avversario al volto con il braccio, facendolo cadere, senza conseguenze lesive”. La società reclamante contesta la decisione in parola, ritenendola erronea in relazione al concreto comportamento tenuto dal proprio tesserato, che non avrebbe posto in essere una condotta violenta ma si sarebbe limitato ad appoggiare la mano sul volto dell’avversario che, nonostante fosse stato colpito, avrebbe ripreso regolamentante la gara. Sottolinea la Società reclamante come il proprio tesserato, a fine gara, avrebbe presentato le proprie scuse alla terna arbitrale e ai propri compagni di squadra. Conclude chiedendo la riduzione delle gare effettive di squalifica. Il reclamo è infondato ed andrà respinto. Dalla lettura completa del referto arbitrale emerge che il giocatore della squadra reclamante, mentre l’azione di gioco si stava svolgendo in un altro, e lontano, punto del campo di calcio, colpiva un giocatore avversario al volto con il braccio (e non con la mano), con una intensità tale da farlo cadere al suolo. Il direttore di gara interveniva prontamente ordinando l’immediata espulsione del giocatore. Per quanto da una tale condotta, come sempre riferito dall’arbitro, non si siano verificate conseguenze lesive nei confronti della vittima dell’evento, non può non evidenziarsi, come il comportamento de quo, integri perfettamente quello sanzionato dall’art. 38 del Codice della Giustizia Sportiva. Considerando che l’avversario, a seguito del colpo ricevuto, cadeva a terra, dimostra come lo stesso non fosse di lieve entità. La circostanza, poi, che il fatto non sia avvenuto nel corso di una azione di gioco, rende ancor più ingiustificabile la condotta contestata che, il Giudice Sportivo, ha già sanzionato col minimo edittale.
Da ultimo si stigmatizza anche il comportamento post- partita del tesserato che, pur andando, del tutto apprezzabilmente, a scusarsi sia con la terna arbitrale che con i propri compagni di squadra, non abbia sentito il dovere di scusarsi anche (e prima di tutti), con l’avversario colpito. La Corte, pertanto, definitivamente pronunciando, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ritenendola perfettamente congrua rispetto ai fatti consacrati negli atti ufficiali.
P.Q.M.
La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla società ADS Vallescrivia 2018, confermando la decisione emessa dal Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.
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