C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 03/11/2022 – Delibera – gara del 30/10/2022 CASTELNOVESE – SANTERENZINA
gara del 30/10/2022 CASTELNOVESE - SANTERENZINA
Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore FARIS Maroun della Società CASTELNOVESE, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore FARIS Maroun risulta essere svincolato; Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore della società CASTELNOVESE; 31/17 Rilevato, altresì, dagli atti d'ufficio, che il suddetto calciatore nella corrente stagione sportiva e fino ad oggi ha preso parte alla gara COLLI ORTONOVO - CASTELNOVESE del 23.10.2022 senza, peraltro scendere in campo;
DISPONE
Di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 - 0 alla società SANTERENZINA; Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore FARIS Maroun, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 17 novembre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società CASTELNOVESE, Signor GIAMMORI Andrea; Di comminare l'ammenda di Euro 200 alla società CASTELNOVESE, a titolo di responsabilità oggettiva; Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, relativamente al fatto che il calciatore FARIS Maroun, nella corrente stagione sportiva, ha preso parte alla gara COLLI ORTONOVO - CASTELNOVESE del.23.10 senza, peraltro scendere in campo, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.