C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 10/11/2022 – Delibera – gara del 30/10/2022 TARROS SARZANESE SRL – PSM RAPALLO

gara del 30/10/2022 TARROS SARZANESE SRL - PSM RAPALLO

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara è stata sospesa al 32' minuto di gioco del 2o tempo, in quanto, dopo il raddoppio della società TARROS, mentre il ddg annotava la marcatura, alle sue spalle iniziavano tafferugli tra i giocatori delle due squadre e, dopo che lo stesso aver invitava più volte alla calma i protagonisti, li avvisava che avrebbe fischiato la fine se non si fossero placati e, non avendo dato cenno di smettere ilddg anticipava la fine della gara; Considerato che il ddg da una parte, non identificava alcuno dei responsabili dell'episodio e dall'altra, non adottava alcuno dei provvedimenti previsti dalla Regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio, per tentare di porre termine ai tafferugli ("L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara qualora si verifichino fatti o situazioni che in concreto ritenga gravemente pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori e/o tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l'arbitro - se le circostanze lo consentono - deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere. Qualora tali circostanze non lo consentano o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l'arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, se impossibile, continuarla direzione pro-forma esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. Tale seconda decisione potrà essere comunicata, nel momento e nei modi più opportuni, agli altri eventuali ufficiali di gara e dovrà essere segnalata nel rapporto di gara, precisando esaurientemente i motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara non è stata ritenuta più regolare)"; Considerato, altresì, che i fatti, così come descritti nel referto arbitrale, non appaiono di una gravità tale da giustificare la soluzione estrema della sospensione della gara; Atteso che, sulla base di quanto precede, non è possibile ascrivere ad alcuna delle due società la responsabilità dei fatti;

P.Q.M. Dispone:

La ripetizione della gara in questione, in data da destinarsi; Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg fino al momento della sospensione della gara in questione

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it