C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 20/10/2022 – Delibera – Reclamo presentato da APD INTERCOMUNALE BEVERINO, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 22 del 6ottobre 2022. Gara: APD INTERCOMUNALE BEVERINO VS ASD ANTICA LUNI – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE E del 2.10.2022. 27/53

Reclamo presentato da APD INTERCOMUNALE BEVERINO, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 22 del 6ottobre 2022. Gara: APD INTERCOMUNALE BEVERINO VS ASD ANTICA LUNI – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE E del 2.10.2022. 27/53

Con atto di reclamo la società APD INTERCOMUNALE BEVERINO ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 22 del 6 ottobre 2022, con la quale il G.S. infliggeva al calciatore Alvisi Riccardo la squalifica di 4 giornate. Letto il ricorso la Corte ritiene di poter accogliere le richieste in esso contenute. Effettivamente la dinamica dello scontro tra l’Alvisi e l’avversario configura di per sé una condotta violenta, anche l’laddove questa non si concretizzi o si concretizzi parzialmente, che il tesserato in questione ha tenuto nell’episodio contestato. E’ altresì vero che il calciatore Alvisi ha assunto tale condotta in un momento successivo e per reazione a condotta analoga del diretto avversario. Ciò non toglie che il fatto di per sé sia grave e pertanto passibile di sanzione. Il referto del D.G. riporta chiaramente quella che è stata la dinamica di gioco che ha poi portato allo scontro tra il sig. Alvisi e l’avversario e per cui è stata comminata la squalifica di cui sopra. Alla luce delle considerazioni svolte in sede di reclamo dalla società APD INTERCOMUNALE BEVERINO e tenuto conto del concreto svolgimento dell’azione di gioco, dello scontro tra Alvisi e l’avversario e delle successive condotte poste in essere dall’Alvisi medesimo, ritiene questa Corte che la squalifica inflitta può essere ridotta di una gara e contenuta nella misura complessiva di tre giornate. Per tali ragioni, la Corte Sportiva Federale Territoriale d’Appello, II Collegio, in parziale

RIFORMA

 

 

del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al Signor Alvisi Riccardo a complessive tre gare. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.
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