C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 16/09/2022 – Delibera – gara del 11/ 9/2022 FINALE – SANREMESE CALCIO S.R.L.

gara del 11/ 9/2022 FINALE - SANREMESE CALCIO S.R.L.

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione, a cui risulta allegata una riserva scritta della Società SANREMESE, circa il supposto impiego da parte della Società FINALE LIGURE di un calciatore squalificato;  Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società SANREMESE, con p.e.c. in data 12 Settembre 2022, h. 11:13:02; Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.; " Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 12 Settembre 2022, h. 16:21:27 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e precisamente che "in occasione della locale risultava presente il calciatore MARINO Samuele, il quale prendeva regolarmente parte alle gara (alleghiamo distinta del FINALE dove si evince che il calciatore veniva schierato dal primo minuto con il n. 10).  ...risulta necessario evidenziare l'irregolarità della suddetta in ragione dell'evidente posizione irregolare del calciatore MARINO Samuele, ....nonostante risultasse ancora a suo carico 1 giornata di squalifica mai scontata ad oggi.  ....infatti, nella S.S.2021/22, quando militava sempre nelle fila della società FINALE, gli veniva comminata la squalifica per 1 gara a seguito della partita di Campionato Regionale Under 14 Regionale FINALE-OSPEDALETTI disputata il 04/05/2022 (C.U. 86 del 06 maggio 2022del CR Liguria....).  Tale squalifica, però, non è mai stata scontata dal calciatore in nessuna successiva gara, in quanto la stagione era terminata ed il calciatore doveva scontarla nella prima gara utile della stagione successiva, ovvero nella gara dl campionato Under 15 FINALE-SANREMESE dell'11 Settembre 2022......"  Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società SANREMESE ha chiesto che alla società FINALE LIGURE venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore; " Verificato, in base alle risultanze d'ufficio che, in effetti il calciatore MARINO Samuele, non ha mai scontato la squalifica per 1 gara a seguito della partita di Campionato Regionale Under 14 Regionale FINALE-OSPEDALETTI disputata il 04/05/2022 (C.U. 86 del 06 maggio 2022 del CR Liguria), in quanto questa era l'ultima gara della stagione scorsa e quella per cui è stato presentato il gravame in oggetto è la prima della corrente stagione, nè, per tale motivo, avrebbe mai potuto scontarla;  Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra ed in ragione della necessità di semplificazione dei provvedimenti, non dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma, in quanto l'applicazione del citato art. 67, sesto comma del C.G.S., risulterebbe ultronea in presenza dell'accertata violazione;  Considerato che la gara in oggetto, è terminata con il punteggio di 2-2;

Dispone:

Di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 - 0 della società SANREMESE; Di comminare la squalifica per ulteriori 2 giornate al calciatore MARINO Samuele della Società FINALE LIGURE, oltre a quella comminatagli nel Campionato Regionale Under 14 Regionale FINALE-OSPEDALETTI disputata il 04/05/2022, ancora da scontare;  Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 29 settembre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società FINALE LIGURE, Signor MELONI Eugenio;  Di comminare l'ammenda di Euro 200 alla società FINALE LIGURE, a titolo di responsabilità oggettiva; Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

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