C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 17/10/2022 – Delibera – gara del 8/10/2022 CEPARANA CALCIO – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

gara del 8/10/2022 CEPARANA CALCIO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Il G.S.

 - Visto il referto arbitrale della gara in questione; - Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società CEPARANA CALCIO, con p.e.c. in data 9 ottobre 2022 h 13:12; - Considerato che il preannuncio rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.; - Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 12 ottobre 2022 h 19:28 è stato poi depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previste dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; - Viste le motivazioni addotte nel ricorso per le quali, in sintesi, si sosteneva che il Signor Andrea Viacava, allenatore della società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO, si fosse furtivamente introdotto nel perimetro di gioco e negli spogliatoi al fine di fornire indicazioni tattiche ai propri giocatori benché fosse stato raggiunto dal provvedimento di squalifica pari tre giornate a decorrere dal CU 73/34 del 23/09/2022; - Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società CEPARANA CALCIO ha chiesto, in via principale, che alla società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore, e, in via subordinata, la ripetizione della gara in esame; - sulla base di quanto sopra, il sottoscritto GS alla seduta del 12 ottobre 2022 in applicazione di quanto previsto dall'art. 67, sesto comma del C.G.S., decideva di rinviare la pronuncia sul predetto ricorso alla seduta del 17 ottobre 2022, disponendo la comunicazione alle società CEPARANA CALCIO e FOOTBALL CLUB BOGLIASCO, anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; - in data 14 ottobre 2022 h 19:47la società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO faceva pervenire una propria memoria difensiva con la quale, in sintesi, sosteneva che il Signor Viacava Andrea, effettivamente presente sugli spalti per assistere alla gara, sarebbe stato raggiunto da un genitore di un giocatore della propria squadra e successivamente ne sarebbe conseguita una discussione la quale avrebbe indotto il Signor Viacava a rifugiarsi presso lo spogliatoio della propria squadra al solo di fine di non fomentar ulteriormente la discussione; - tale memoria è stata depositata nei termini di cui all’art. 67, settimo comma; - Rilevato che nel referto arbitrale il ddg rilevava la presenza fra il primo ed il secondo tempo nel recinto di gioco di un soggetto non presente in distinta e che, a domanda del ddg, rispondeva di chiamarsi Andrea Viacava, circostanza peraltro confermata dalla FOOTBALL CLUB BOGLIASCO medesima nella propria memoria difensiva; - Rilevato che come da CU 73/34 del 23/09/2022 il Signor Andrea Viacava era stato colpito dal provvedimento di squalifica pari a tre giornate le quali dovevano quindi essere scontate per le gare previste per i giorni 24/9, 1/9 e 8/9 us; - Ritenuto che la ricostruzione difensiva fornita dalla società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO non appare del tutto convincente per la carenza di materiale probatorio al riguardo ma altresì per l’apparente l’inverosimiglianza del comportamento tenuto dal Viacava il quale, evidentemente temendo un’aggressione fisica, anziché allontanarsi - scelta a parere del sottoscritto GS maggiormente in linea con la situazione di tensione in essere - avrebbe preferito trovare rifugio negli spogliatoi quindi, successivamente, e dopo pochi minuti, sarebbe riuscito a ritornare sugli spalti ed assistere alla gara in totale tranquillità; - Ritenuto tuttavia che la condotta tenuta dal Signor Andrea Viacava non sia connotata da una valenza tale da incidere concretamente sul regolare svolgimento della gara in ragione del limitatissimo lasso temporale nel quale si sarebbe svolto ma appare dimostrato, dal referto del ddg e dalla memoria della FOOTBALL CLUB BOGLIASCO, che il predetto Viacava si sia introdotto benché squalificato nel recinto di gioco; - Visti gli artt. 19, terzo comma, e 21, nono comma, C.G.S.

Il G.S. Dispone:

 - di omologare il risultato conseguito sul campo, Ceparana Calcio/Football Club Bogliasco 1 – 2; - di infliggere alla società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO la sanzione dell’ammendadi Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di responsabilità oggettiva; - comminare ai danni del Signor Andrea Viacava la squalifica pari a 3 giornate da scontarsi al termine della precedente sanzione; - Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione.

 

 

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