C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 20/10/2022 – Delibera – gara del 16/10/2022 ENTELLA – SAMPIERDARENESE
gara del 16/10/2022 ENTELLA - SAMPIERDARENESE
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore DI SOMMA Silvio della Società ACD ENTELLA, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione; Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore DI SOMMA Silvio risulta essere svincolato; Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 7-2 in favore della società ACD ENTELLA;
DISPONE
Di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 - 0 della società ASD SAMPIERDARENSE; Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore DI SOMMA Silvio della Società ACD ENTELLA; Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 3 novembre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ACD ENTELLA, Signor ZUCCA Dalmazio; Di comminare l'ammenda di Euro 150 alla società ACD ENTELLA, a titolo di responsabilità oggettiva; Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.